Fallimento

Il fallimento è lo strumento attraverso il quale si supera l’inattività o la volontà contraria al soddisfacimento delle obbligazioni assunte dal debitore, rispetto alle quali il suo intero patrimonio svolge una funzione di garanzia. Si svolge nell’interesse dei creditori e nel rispetto della par condicio creditorum innanzi al Tribunale del luogo ove ha sede principale l’imprenditore. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici che si trovano in stato di insolvenza. Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.