Il concordato “in bianco” rappresenta una rilevante peculiarità della normativa fallimentare, fina dal momento della sua introduzione nel 2012. Nell’ambito della procedura di concordato preventivo, è prevista la possibilità per l’imprenditore in crisi o insolvente di ottenere la protezione immediata del patrimonio dalle azioni dei creditori, mediante il deposito di una semplice domanda, e riservandosi di depositare nel termine compreso tra sessanta e centoventi giorni, fissato dal Tribunale, tutta la documentazione indicata dall’art. 161, comma 2, L.F.