La volontà del legislatore con l’introduzione del nuovo concetto giuridico di Progetto di piano di risanamento è di intendere il progetto come un documento di sintesi, comunque organico e sistematico, che rappresenti le coordinate entro cui sviluppare le iniziative strategiche e operative (anche numeriche in arco di piano) per fornire all’esperto e alle «parti» una prima versione delle assumptions con cui l’imprenditore intende risolvere la crisi e recuperare solide condizioni di continuità aziendale.
Il Progetto è una versione anticipatoria del Piano di risanamento definitivo che sarà valutato dall’esperto nella sua relazione finale, la cui parte qualificante è quella descrittiva relativamente alle iniziative da porre in atto con l’ausilio del professionista nominato e che sono dimostrative della visione strategica dell’imprenditore, del management e degli advisor incaricati.
La predisposizione del Progetto è un adempimento impegnativo, la cui redazione potrebbe rallentare i tempi di avvio del percorso di CNC, tuttavia nel contempo il progetto risulta avere una funzione di grande ausilio per l’esperto incaricato, il quale grazie alle informazioni fornite potrà più agevolmente valutare, in considerazione anche della completezza dei dati e dell’approfondimento prospettico, quale sia l’effettivo grado di ragionevolezza e perseguibilità del risanamento, con indiscutibile vantaggio in favore dell’iter procedurale della CNC.
Il contenuto del Progetto e la capacità di predisposizione dello stesso dovrebbero essere diretta conseguenza dello sforzo dell’imprenditore commerciale nel dotarsi di adeguati assetti organizzativi ossia della capacità di costruire un sistema di rilevazione idoneo sia a prevenire che a gestire la crisi di impresa.
L’art. 3 CCII prevede infatti che l’imprenditore debba adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte, istituendo un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 del cod. civ.
Le misure e gli assetti istituiti dall’imprenditore dovrebbero consentire di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta;
- ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, al comma 2;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i principali indicatori di rischiosità:
- esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché́ rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste per le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati di cui all’art. 25-novies, comma 1 CCII.
La centralità del Progetto quale diretta conseguenza delle capacità dell’imprenditore nel dotarsi di adeguati assetti organizzativi è confermata dal DM Giustizia del 28.09.2021 che indica essere utile, anche se non imprescindibile, che l’imprenditore, nel momento in cui decide di intraprendere il percorso di risanamento, abbia già redatto un Piano.
In tale contesto l’obiettivo del legislatore è di stimolare gli imprenditori piccoli e grandi affinché implementino il prima possibile una organizzazione interna, sviluppando competenze specifiche e strumenti tecnici-contabili che consentano di redigere un Progetto che tenga conto, ove possibile, delle indicazioni presenti nella check list.