l’articolo 173 del TUIR sancisce, al comma 1, il principio della “neutralità” fiscale dell’operazione di scissione, con riferimento ai beni della società scissa. In linea generale, pertanto, la predetta operazione non comporta, in capo alla società scissa, il realizzo di plusvalenze né di minusvalenze dei beni assegnati al soggetto “avente causa” dell’operazione di scissione. La neutralità fiscale comporta la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, per cui i beni della società scissa assumono ai fini delle imposte sui redditi, in capo alla società beneficiaria della scissione, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto ed il medesimo regime (fiscale) che avevano presso la società originaria prima dell’operazione.