è così definito un ente unitario riconosciuto dall’ordinamento come un soggetto di diritto autonomo, ossia dotato di capacità giuridica distinta da quelle delle persone fisiche che le costituiscono, insieme all’elemento patrimoniale. La persona giuridica opera per il raggiungimento di fini generali o individuali che il singolo non sarebbe in grado di realizzare. Elementi costitutivi sono le persone, un patrimonio, uno scopo e il riconoscimento da parte dell’ordinamento.