Con l’acronimo IRAP si indica l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successivamente modificata.
L’IRAP si applica al valore della produzione netta delle imprese, ovvero il valore aggiunto prodotto da un’azienda attraverso l’utilizzo dei fattori produttivi al netto dei costi di produzione.
L’IRAP colpisce ogni attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi e la prestazione di servizi in quanto autonomamente organizzata.
Il presupposto dell’imposta, infatti, come chiarisce il legislatore, è “l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.
Infatti, le attività produttive oggetto di imposta non devono necessariamente essere commerciali, ma possono essere anche non destinate alla vendita, ovvero, di mera erogazione di servizi.
Quello che conta ai fini dell’imposta è infatti la potenzialità economica espressa da un apparato produttivo. L’IRAP prescinde da ogni manifestazione di ricchezza in capo al soggetto ed è indipendente dalla capacità contributiva del soggetto che deve pagarla.
Con l’imposta si colpisce infatti il valore aggiunto, ossia, l’incremento di valore che si verifica nell’ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi grazie all’intervento dei fattori produttivi: capitale e lavoro.
L’IRAP è un’imposta diretta e l’articolo 3 del citato decreto legislativo 446/1997 ne individua i soggetti passivi:
- le persone fisiche che esercitano: attività commerciali con redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir); arti e professioni con redditi di lavoro autonomo (art. 53, comma 1, Tuir); allevamento di animali a determinate condizioni (vedasi art. 56, comma 5, Tuir); attività di agriturismo con regime semplificato (articolo 5 della Legge 413/1991)
- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni tra persone per l’esercizio di arti e professioni
- le società e gli enti soggetti all’Ires, quindi società per azioni, società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; trust ed enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia con oggetto principale nell’esercizio di attività commerciali; le società ed enti di ogni tipo non residenti, ma esercenti nelle regioni per almeno tre mesi con stabile organizzazione
- gli enti privati diversi da società e trust, residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
- gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, ma attivi nello Stato per almeno tre mesi e rilevanti agli effetti dell’Irap
- le Amministrazioni pubbliche.
Sono esclusi dal pagamento dell’Irap gli esercenti attività agricola ex art. 32 Tuir; cooperative e consorzi ex art. 10 DPR 29 settembre 1973, n. 601. Sono esonerati anche gli esercenti aderenti al regime forfettario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Esonerati anche i venditori a domicilio soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
L’art. 4 del D.Lgs. determina la base imponibile dell’imposta e stabilisce che si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione. Se l’attività è esercitata in più regioni, si considera il prodotto nei singoli territori regionali.