le fatture sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista. È pertanto obbligatoria l’apposizione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro, fatta salva l’applicazione di specifiche esenzioni (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72). Tali fatture devono riportare, però, l’annotazione che l’imposta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014. Dall’1.10.2020, nelle fatture elettroniche è possibile valorizzare il campo “Bollo virtuale” per indicare l’assolvimento dell’imposta anche senza riportare l’importo del bollo.