Termine inglese mutuato dal gergo informatico che significa “mancanza, assenza”, utilizzato nel settore finanziario per indicare lo stato di insolvenza di un debitore, ovvero l’accertata incapacità da parte del debitore di ripagare il credito ottenuto.
Ai sensi dell’articolo 178 del regolamento n. 575/2013 della Banca d’Italia, si considera la condizione di default avvenuta nei confronti di un determinato debitore quando si sono verificati uno o entrambi delle seguenti circostanze:
- l’istituto creditizio ritiene improbabile che il debitore sia in grado di pagare integralmente le proprie obbligazioni creditizie nei confronti dell’istituto, dell’impresa madre o di una delle sue controllate, senza che l’ente ricorra ad azioni quali il realizzo di garanzie;
- il debitore è in ritardo di oltre 90 giorni su una qualsiasi obbligazione creditizia rilevante nei confronti dell’ente, dell’impresa madre o di una sua filiazione. Le autorità competenti possono sostituire i 90 giorni con 180 giorni per le esposizioni garantite da immobili residenziali o commerciali di PMI nella classe di esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso enti del settore pubblico.