Decreto 23 novembre 2020, n. 169 recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”, in GU n. 310 del 15.12.2020.
Il decreto stabilisce i requisiti e i criteri di idoneità che gli esponenti aziendali devono soddisfare per svolgere il proprio incarico, i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere ricoperti, le cause che comportano la sospensione temporanea dell’incarico e la sua durata, i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.
Le disposizioni del decreto si applicano alle banche significant e less significant, agli intermediari finanziari, ai confidi, agli istituti di moneta elettronica, agli istituti di pagamento e ai sistemi di garanzia dei depositanti.
Il decreto è stato adottato in attuazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.