La convenzione di moratoria, disciplinata dall’articolo 62 CCII, e definita anche come “accordo di moratoria e stand still” ha la funzione di regolare i rapporti tra l’impresa e i propri creditori o finanziatori nel corso delle trattative, al fine di evitare che, durante le stesse, vi possano essere iniziative di recupero o azioni esecutive tali da pregiudicare il percorso ristrutturativo intrapreso.
Infatti, la convenzione di moratoria è conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, ed è diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi. Ha a oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 cc, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
Per poter accedere alla convenzione di moratoria è necessario rispettare tutte le condizioni previste per gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa.
Una volta stipulata la convenzione essa deve essere comunicata (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale) ai creditori non aderenti accompagnata dalla relazione del professionista indipendente che deve attestare:
- la veridicità dei dati aziendali;
- l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi;
- la ricorrenza delle condizioni affinché i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all’esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Infine, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti non possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti.