La filosofia del provvedimento è chiara fin dall’articolo 1 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 : “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa”. Il Codice, che “provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore”, ha radici importanti e si lega all’attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione. Un ruolo essenziale e centrale nella nuova regolazione è quello del Registro Unico del Terzo settore, strumento che sarà avviato, gestito e aggiornato dalle Regioni ma che utilizzerà un’unica piattaforma nazionale. L’obiettivo è il superamento della frammentazione e dell’opacità dei troppi registri oggi esistenti: l’accesso al Fondo progetti, al cinque per mille e agli incentivi fiscali sarà possibile soltanto attraverso l’iscrizione al Registro.
La riforma passa anche dall’impresa sociale, riguardo la quale l’Italia si è dotata di una normativa particolarmente innovativa con l’ampliamento dei campi di attività (commercio equo, alloggio sociale, nuovo credito, agricoltura sociale, ecc.); possibile, seppur parziale, distribuzione degli utili e incentivi all’investimento di capitale per le nuove imprese sociali: il 30% dell’investimento potrà essere fiscalmente deducibile o detraibile analogamente a come avviene oggi per le startup innovative tecnologiche.
Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha sistematizzato le regole di funzionamento degli Enti non profit, che necessitavano da tempo di una revisione normativa completa. Il D.lgs. 117/17, oltre a identificare univocamente gli Enti del Terzo Settore, determinandone in maniera chiara le caratteristiche di governance e di funzionamento, stabilisce i criteri di redazione dei rendiconti annuali, che, a regime dall’esercizio 2022, devono rappresentare dettagliatamente gli andamenti economici caratteristici degli enti (le attività istituzionali), distinguendoli dalle attività commerciali, straordinarie e raccolte fondi. Ciò che prima (il rendiconto annuale) era relegato ad un mero adempimento amministrativo, sostanzialmente privo di regole precise di redazione, con l’entrata in vigore del D.Lgs 117/17 diventa uno strumento informativo completo indirizzato a tutti gli stakeholder degli enti associativi interessati.