è una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, inerente agli esiti della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e/o del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) eseguito nei suoi confronti. Salva l’ipotesi in cui dai controlli emerga la necessità di restituire importi al contribuente, tramite l’avviso bonario sono richieste maggiori imposte, più interessi e sanzioni.
Il contribuente, nel momento in cui riceve l’avviso bonario, può instaurare un confronto con l’Agenzia delle Entrate, anche mediante l’utilizzo degli appositi canali informatici (il “CIVIS” e la “PEC”) al fine di ottenere la riduzione o l’annullamento degli importi non dovuti.
Quanto definitivamente accertato dall’AdE può essere oggetto di rateazione, e, se il pagamento del tutto e/o della prima rata avviene entro 30 giorni, le sanzioni del 30% (art. 13 del D. Lgs. 471/97) sono ridotte a 1/3 o a 2/3, a seconda del fatto che si tratti di liquidazione automatica o di controllo formale.