L’art. 3 del Reg. (UE) 2020/852 determina i Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche stabilendo che “al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un’attività economica è considerata ecosostenibile se:
- contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’art. 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
- non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità dell’articolo 17;
- è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 18; e
- è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2”.