lo Statuto dei contribuenti, l’articolo 6, comma 5-bis, del D. Lgs. 472/1997. In base a tale norma, non sono punibili le violazioni «che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo».
Sono due quindi le condizioni per evitare le sanzioni tributarie pur a seguito di errori posti dal contribuente:
- la violazione non deve arrecare pregiudizio all’azione di controllo dell’Agenzia delle Entrate;
- la violazione non deve incidere sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
Sono quindi «formali», e pertanto non sanzionabili, le violazioni:
- che non incidono nella determinazione dell’imponibile e/o sul versamento dell’imposta;
- oppure che vengono regolarizzate spontaneamente dal contribuente prima dell’inizio di un controllo dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo, la violazione non viene ad incidere sull’attività di controllo, concretamente intesa, al pari di quanto accadeva in passato con il vecchio ravvedimento operoso.
lo Statuto dei contribuenti, l’articolo 6, comma 5-bis, del D. Lgs. 472/1997. In base a tale norma, non sono punibili le violazioni «che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo».
Sono due quindi le condizioni per evitare le sanzioni tributarie pur a seguito di errori posti dal contribuente:
- la violazione non deve arrecare pregiudizio all’azione di controllo dell’Agenzia delle Entrate;
- la violazione non deve incidere sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
Sono quindi «formali», e pertanto non sanzionabili, le violazioni:
- che non incidono nella determinazione dell’imponibile e/o sul versamento dell’imposta;
- oppure che vengono regolarizzate spontaneamente dal contribuente prima dell’inizio di un controllo dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo, la violazione non viene ad incidere sull’attività di controllo, concretamente intesa, al pari di quanto accadeva in passato con il vecchio ravvedimento operoso.