Usufrutto

L’usufrutto è il diritto reale che consente all’usufruttuario di godere e disporre della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare – compresi i frutti -, con l’obbligo di non mutare la destinazione economica (art. 981 cod.civ.). L’usufrutto rientra nella categoria dei diritti reali, essendo in particolare un diritto reale di godimento su cosa altrui, limitato soltanto dal vincolo di durata e da quello della destinazione economica. Uno dei tratti caratteristici dell’usufrutto, tale da diversificarlo dagli altri diritti reali, è la sua necessaria temporaneità, secondo quanto stabilito dall’art. 979 c.c. che dispone al primo comma: “la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario”, mentre nel caso in cui l’usufrutto sia costituito a favore di persona giuridica non potrà superare i trent’anni. La dottrina evidenzia che la causa principale della temporaneità dell’istituto è dovuta dall’alternativa inaccettabile di uno svuotamento del contenuto del diritto di proprietà che deriverebbe da una protrazione senza limiti dell’usufrutto stesso. Ciò sarebbe in contrasto con la funzione sociale della proprietà stabilità in linea di principio generale dall’art. 42 della Costituzione. L’usufrutto non è trasmissibile agli eredi, né è possibile il legato di usufrutto successivo, con cui sia disposto che alla morte del legatario usufruttuario, l’usufrutto passi ad altri soggetti. Neppure il donante può riservare l’usufrutto di beni donati a suo vantaggio ad altri soggetti. L’usufrutto può avere ad oggetto beni mobili o immobili, crediti, titoli di credito, aziende, universalità e persino beni immateriali. In ogni caso, secondo la dottrina, si deve trattare di beni infungibili o inconsumabili, dovendo l’usufruttuario restituire lo stesso bene alla fine dell’usufrutto.