Le società tra professionisti (STP) sono state introdotte nel nostro ordinamento dall’articolo 10 della Legge numero 183 del 2011, norma che consente ai soggetti che esercitano una professione protetta di svolgere la propria attività sotto forma societaria. Le STP non costituiscono un tipo di società a sé stante ma sono disciplinate dalle norme del Codice civile dettate per il tipo sociale prescelto dai soci, con la eccezione delle norme introdotte dalla legge in relazione al loro particolare oggetto sociale. Tali società, di conseguenza, possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) oppure società cooperative.