Il Dlgs n. 19 del 2 marzo 2023, nel recepire la direttiva UE 2019/2121 che apporta modifiche alla direttiva UE 2017/1132 in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto: la cd. scissione mediante scorporo.
Con l’operazione di “scissione mediante scorporo”, disciplinata dall’articolo 2506.1 del Codice civile, una società può assegnare parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione, attribuendo a sé stessa le relative azioni o quote (che non vanno quindi ai soci, come avviene nella scissione “tradizionale”). Il patrimonio netto della scissa non subisce dunque alcuna riduzione, ma si verifica la “sostituzione” delle attività e delle passività trasferite con la partecipazione nella società beneficiaria.
L’articolo 160-ter, n. 4, lettera c), Direttiva 2019/2121 definisce la scissione in commento come l’operazione con cui “la società scissa trasferisce a una o più beneficiarie parte del patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie alla società scissa”, nozione ripresa anche nella Legge Delega 127/2022, che all’articolo 3, comma 1, lettera p) prescrive al Legislatore delegato di introdurre nel nostro ordinamento la medesima operazione. La ratio dell’introduzione di tale figura viene ravvisata nell’esigenza di armonizzare e conformare il diritto nazionale con la normativa europea, prevedendo per le società il medesimo ventaglio di scelta fra le varie forme di scissione, in ambito sia nazionale sia transfrontaliero.
Il nuovo art. 2506.1 c.c. recita “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”. In virtù di tale definizione, possiamo riepilogare i tratti caratterizzanti come segue:
- status di newco della beneficiaria, che non può essere preesistente;
- parzialità del conferimento, che può interessare sempre e comunque solo una porzione del patrimonio aziendale della scissa;
- la scissa deve essere in grado di proseguire la propria attività dopo la scissione stessa;
- la società scissa non deve trovarsi in stato di liquidazione e aver iniziato la distribuzione dell’attivo (al pari di quanto previsto per la scissione tradizionale dall’articolo 2506, comma 4, cod. civ.;
- le azioni/quote della società beneficiaria devono essere attribuite alla società scissa e non ai suoi soci.