è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ente impositore ai fini della riscossione (art. 10 del DPR 602/73).
Esso è atto interno all’amministrazione: il contribuente ne viene a conoscenza mediante la cartella di pagamento, notificata dall’Agente delle Entrate Riscossione. Pertanto, le contestazioni relative al ruolo possono essere fatte valere in sede di impugnazione contro la cartella, citando in giudizio l’ente creditore. Va detto che le censure sul ruolo riguardano più che altro il merito della pretesa, che può derivare da una serie indefinita di situazioni; invece, i vizi di legittimità del ruolo difficilmente conducono all’accoglimento del ricorso.
Possono sussistere ruoli ordinari o ruoli straordinari, e negli stessi sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi (art. 11 del DPR 602/73).
L’ente creditore forma ruoli per ciascuno degli ambiti in cui i “concessionari” operano. In ogni ruolo sono iscritte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito cui si riferisce.