I creditori privilegiati possono essere muniti di privilegio generale o speciale (art. 2745 c.c. e ss) o assistiti da pegno o ipoteca.
L’art. 2745 c.c. dispone che il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito.
Condizione necessaria perché vi sia un privilegio è, quindi, la esistenza di una espressa norma di legge e le parti non hanno il potere di costituire cause di prelazione al difuori dei casi previsti. La legge attribuisce il privilegio in ragione della «causa» del credito, ovvero in ragione del rapporto o del fatto costitutivo, da cui deriva il credito.
L’ordine di preferenza con cui devono essere soddisfatti (pagati) i crediti privilegiati è indicato in via generale dall’art. 2777 c.c., dal quale ricaviamo la previsione di prevalenza assoluta delle spese di giustizia previste dall’art. 2770 c.c., e per quanto concerne i privilegi immobiliari dall’art. 2780 c.c.
Il CCII non prevede un’autonoma disciplina delle cause di prelazione, ma si limita a richiamare il sistema disciplinato dal Codice civile, ma contiene tuttavia una serie di indicazioni da seguire attentamente per i creditori privilegiati nella predisposizione del piano di riparto. In particolare, i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio devono essere soddisfatti sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni su cui grava il diritto di prelazione a pagamento del capitale, degli interessi e delle spese.
In alcuni casi il piano potrà prevedere, a certe condizioni, un pagamento non integrale dei crediti assistiti da ipoteca pegno e privilegio, se il valore dei beni su cui le garanzie insistono non sono in grado di coprire tutto il debito. Se i creditori privilegiati non vengono soddisfatti integralmente, essendo il ricavato del bene vincolato inferiore al credito ammesso in privilegio, per la parte di credito non soddisfatta finiscono per concorrere con i creditori chirografari nella ripartizione delle somme residuali, ciascuno in proporzione dei rispettivi crediti ammessi. Essi, pertanto, in una procedura concordataria, hanno diritto di voto per la parte declassata al chirografo, poiché sui beni non vincolati alla prelazione la loro situazione sul piano giuridico non si differenzia da quella degli altri creditori chirografari.
Il privilegio mobiliare viene esercitato su tutti i beni mobili costituenti il patrimonio del fallito e può essere ammesso al passivo verificando semplicemente la sussistenza della causa del credito da cui trae origine. Il privilegio speciale, invece, viene esercitato soltanto su determinati beni e può essere ammesso al passivo qualora venga riconosciuta la sussistenza del rapporto di connessione tra il credito ed il bene che ne è gravato. A differenza del privilegio generale, del tutto svincolato da un rapporto con beni determinati in quanto si riferisce a tutto il patrimonio mobiliare, il privilegio speciale si esplica in un ambito esattamente definito, in quanto vincola solo quel bene o quei beni su cui grava sin dal suo sorgere. Al momento della ripartizione dell’attivo, il ricavato della liquidazione del bene oggetto di privilegio speciale, detratte le spese, costituisce il limite massimo entro cui può trovare capienza quel credito privilegiato.