Il principio di cassa costituisce il criterio di imputazione temporale nell’ambito delle categorie reddituali indicate nella seguente tabella:
Tipologia attività | Coefficiente di redditività |
Redditi di capitale | Artt. 44-48 |
Redditi di lavoro dipendente e assimilati | Artt. 49-52 |
Redditi di lavoro autonomo | Artt. 53-54 |
Redditi diversi | Artt. 67-71 |
In base a tale principio, le componenti rilevanti concorrono alla formazione del reddito nel momento della loro manifestazione numeraria, vale a dire all’atto del loro incasso (se positivi) o pagamento (se negativi).
Nell’ambito delle singole categorie reddituali, possono essere previste deroghe a detto criterio (es. ammortamenti per i titolari di reddito di lavoro autonomo, rilevanti in base al principio di cassa.