La ristrutturazione aziendale è un’attività molto complessa finalizzata al risanamento della situazione finanziaria e debitoria dell’azienda in crisi ossia quel particolare momento della vita dell’impresa in cui si crea uno squilibrio economico-finanziario, destinato a perdurare e a portare all’insolvenza ed al dissesto in assenza di opportuni interventi di risanamento.
Un piano di risanamento non può prescindere dall’individuazione delle cause che hanno prodotto tale stato patologico, al punto che si ritiene l’analisi accurata dei sintomi, l’accertamento e il riconoscimento della genesi della crisi il primo passo da compiere nella ideazione del processo di turnaround.
Il primo passo da compiere nel processo di risanamento aziendale è quello di capire se l’azienda possiede le potenzialità che giustifichino un intervento di salvaguardia e risanamento strutturale: l’azienda è meritevole se presenta un potenziale di miglioramento qualora si effettuino operazioni di ristrutturazione e quando è possibile prevedere un incremento sostanziale dei flussi di reddito e di capitale circolante.
La crisi d’impresa è una situazione “strutturale” alla quale si perviene attraverso un processo evolutivo di cui si possono identificare le seguenti fasi:
- incubazione;
- declino;
- crisi vera e propria.
In pratica la crisi è uno sviluppo ulteriore del declino e si concreta di solito, a seguito di perdite economiche, in ripercussioni gravi e crescenti sul piano dei flussi finanziari.
Il percorso di risanamento può essere attuato mediante uno di questi strumenti negoziali previsti dal CCII:
- piano attestato di risanamento di cui all’articolo 56;
- accordo di ristrutturazione dei debiti di cui agli articoli da 57 a 61;
- piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui agli articoli da 64 bis a 64 ter;
- concordato di cui agli articoli da 84 a 120 del CCII.