Le Organizzazioni di Volontariato (Odv) sono enti finalizzati a svolgere attività di interesse generale in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati. Sono state introdotte nell’ordinamento italiano dalla Legge 266/1991 e in seguito parificate alle Onlus. In base al Codice del Terzo Settore l’Organizzazione di Volontariato è un Ente del Terzo Settore e pertanto deve presentarne le caratteristiche essenziali, quindi l’assenza di fini di lucro e lo svolgimento in via principale o esclusiva di un’attività d’interesse generale. In quanto Organizzazione di Volontariato, deve assumere la forma dell’Associazione ed essere composta da non meno di sette persone fisiche o tre Organizzazioni di Volontariato. Può ammettere come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle Organizzazioni di Volontariato socie. Può avvalersi del lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari.