l’articolo 2 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza integrato dal Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 definisce LE MISURE CAUTELARI come provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza.