Legge con la quale il Parlamento approva annualmente il bilancio di previsione dello Stato presentato dal governo. Il termine di presentazione al Parlamento è fissato al 15 ottobre: in tale data si apre la cosiddetta sessione di bilancio, per consentire l’approvazione della legge entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’inizio dell’esercizio finanziario a cui si riferisce.
Il Bilancio delle Stato si articola in diverse tabelle, ovvero stati di previsione, la prima delle quali relativa alle entrate e le successive rispettivamente a ciascuno dei dicasteri, cioè i ministeri dotati di potere di spesa. Il sistema di rilevazione contabile adottato nel bilancio dello Stato è duplice: competenza giuridica e cassa. Il primo rileva dal lato delle entrate gli accertamenti (➔ accertamento) e dal lato della spesa gli impegni (➔ impegno), mentre quello di cassa registra rispettivamente gli incassi e i pagamenti.