per interessi moratori si intendono quelli che presuppongono lo stato di mora, vale a dire il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione ancora possibile. In particolare, l’art. 1224 co. 1 c.c. stabilisce che, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.