Gli interessi legali sono il frutto del godimento di una somma di denaro, rappresentano il costo del denaro così come definito dall’art. 1284 del Codice civile il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Il denaro, infatti, è un bene fruttifero e gli interessi sono i frutti civili prodotti dallo stesso (art. 820 c. 3 c.c.).