La “finanza-ponte” identifica la provvista finanziaria erogata al debitore allo scopo di consentirgli l’ingresso nella procedura di concordato preventivo. Si tratta di finanziamenti concessi prima del deposito della domanda di cui all’art. 161 L.F., anche se il sottostante piano avrà finalità liquidative o disgregative del complesso aziendale. La finanza-ponte è disciplinata dall’art. 182-quater L.F., che definisce la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo.