Decreto 23 novembre 2020, n. 169 recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”, in GU n. 310 del 15.12.2020. Il decreto stabilisce i requisiti e i criteri di idoneità che gli esponenti aziendali devono soddisfare per svolgere il proprio incarico, i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere ricoperti, le cause che comportano la sospensione temporanea dell’incarico e la sua durata, i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza. Le disposizioni del decreto si applicano alle banche significant and less significant, agli intermediari finanziari, ai confidi, agli istituti di moneta elettronica, agli istituti di pagamento e ai sistemi di garanzia dei depositanti. Il decreto è stato adottato in attuazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.