Confidi

i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi svolgono l’attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi nei confronti di PMI o dei liberi professionisti associati, al fine di favorirne l’accesso al credito di banche e di altri intermediari finanziari (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003).

I confidi con un volume di attività finanziaria inferiore a € 150 milioni (c.d. confidi minori) possono svolgere esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali definiti dal D.M. n. 53/2015, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. A questo fine si iscrivono in un elenco gestito dall’Organismo dei Confidi Minori.

I confidi il cui volume di attività finanziaria è pari o superiore a € 150 milioni si iscrivono nell’albo di cui all’art. 106 TUB; essi svolgono in misura prevalente l’attività di garanzia collettiva dei fidi nonché le attività connesse e strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni. Possono inoltre:

  • in via residuale, concedere altre forme di finanziamento di cui all’art. 106, comma 1, TUB, entro un limite pari al 20% del totale dell’attivo; entro tale limite, possono anche garantire l’emissione di strumenti di debito da parte delle PMI socie;
  • svolgere prevalentemente nei confronti di imprese consorziate o soci le attività previste dall’art. 112, comma 5, TUB, quali a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.