rappresenta un particolare modo di chiusura del fallimento, mediante il quale l’imprenditore fallito definisce i rapporti pregressi con il pagamento anche parziale dei creditori o con altra forma di ristrutturazione dei debiti e ottiene la liberazione dei beni soggetti alla procedura fallimentare.
La proposta di concordato, che può essere presentata altresì da parte di uno o più creditori o di un terzo, deve essere approvata dai creditori e poi omologata dal Tribunale.
All’annullamento o alla risoluzione del concordato consegue la riapertura del fallimento.
La disciplina sul concordato fallimentare è contenuta agli artt. 124 – 141 del RD 267/42.