è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Si applica a tutte le controversie tributarie, in primo o in secondo grado, anche se instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione.
Può essere proposta:
- dalla Commissione tributaria, che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione
- dalle parti stesse (contribuente, Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).
Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
La conciliazione giudiziale permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative del 60% in primo grado e del 50% in secondo grado.