La figura del Commissario giudiziale ricopre un ruolo molto importante nel contesto di un concordato preventivo. Il suo compito – che gli deriva dall’investitura del giudice delegato – è quello di eseguire un esame puntuale e approfondito a proposito della proposta concordataria che viene formulata dal debitore e che dovrà poi essere accettata o rifiutata dai creditori. Tale esame deve essere in linea con la durata del procedimento, e deve tenere in considerazione lo stato del patrimonio aziendale, il quale va illustrato in modo dettagliato in maniera tale che possano esserne rilevate non solo la possibile evoluzione, ma anche le varie dinamiche e la realizzazione effettiva. Sta al commissario giudiziale, per esempio, rilevare se le condizioni di fattibilità del piano sono cambiate o se ci sono delle criticità di cui è bene tenere conto.
Ai sensi dell’art. 163, comma 2, L.F. il Commissario giudiziale è nominato dal tribunale nel decreto di apertura del procedimento, perché un professionista possa essere nominato commissario giudiziale, è necessario che sia un ragioniere commercialista, un ragioniere, un dottore commercialista o un avvocato. In alternativa, il commissario giudiziale può provenire da una società di professionisti o da uno studio professionale, a patto che i soci della società o dello studio rientrino nelle categorie di professionisti appena elencate. Ancora, possono diventare commissari giudiziali coloro che hanno svolto funzioni di controllo, di direzione e di amministrazione all’interno di società per azioni dimostrando di essere in possesso di capacità imprenditoriali adeguate.