La composizione negoziata della crisi (CNC) consente all’imprenditore che si trovi in una condizione di squilibrio patrimoniale economico o finanziario, che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza, di richiedere la nomina di un professionista esperto nella ristrutturazione che lo affianchi nelle trattative con i creditori e nella rinegoziazione dei contratti, individuando idonee soluzioni per superare la situazione di difficoltà.
L’istanza di nomina dell’esperto è presentata volontariamente dal debitore (anche su impulso dell’organo di controllo) attraverso una piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, su cui sono altresì disponibili strumenti di autodiagnosi circa lo stato di difficoltà in cui si trova l’impresa, oltre a una serie di indicazioni utili per guidare il debitore e i suoi advisors nella predisposizione di un piano di risanamento.
Nella composizione negoziata il debitore conserva la piena titolarità della gestione e la continuità aziendale è assicurata dalla prosecuzione dei contratti e dalla possibilità di continuare ad effettuare pagamenti spontanei. La CNC, per garantire la tutela dei creditori, prevede specifici doveri informativi del debitore nei confronti dell’esperto in relazione al compimento di determinati atti, nonché precisi obblighi di gestione del patrimonio, volti ad evitare condotte pregiudizievoli in danno dei creditori.
La procedura della CNC ha natura riservata e stragiudiziale finché il debitore non intenda beneficiare di misure protettive del patrimonio o di altre prerogative potenzialmente lesive degli interessi dei creditori, quali la concessione di finanziamenti prededucibili o la cessione d’azienda o rami di essa in deroga alle regole della responsabilità solidale del cessionario, per i quali è necessaria l’autorizzazione del Tribunale, sebbene secondo modalità semplificate.
In relazione dell’entità della situazione di difficoltà in cui versa l’impresa, gli esiti delle trattative svolte tramite la CNC possono essere molteplici, la negoziazione può concludersi:
- con l’immediata archiviazione quando l’impresa non abbia prospettive di risanamento, senza che ci√≤ comporti alcuna forma di segnalazione al pubblico ministero o ad altri organismi esterni all’impresa stessa;
- con la conclusione di una soluzione interamente stragiudiziale;
- con il ricorso a uno degli strumenti per la ristrutturazione o per la liquidazione previsti dalla legge fallimentare;
- con l’accesso al nuovo istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.