La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all’origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.
La CIGD può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473.
In riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento, per quanto attiene la figura dell’apprendista si rinvia alla circolare INPS paragrafo 2, lettera b), 29 marzo 2016, n. 56.
Il trattamento di CIGD può essere richiesto dai soggetti giuridici qualificati come imprese (ex articolo 2082 del Codice civile), dai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del Codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.