Assuntore

il primo comma dell’articolo 84 c.c.i. indica che l’obiettivo del soddisfacimento dei creditori può essere perseguito mediante:

  1. la continuità aziendale, diretta se il piano prevede la prosecuzione soggettiva dell’impresa, o indiretta nel caso in cui preveda a qualsiasi titolo il mutamento del soggetto preposto al suo esercizio;
  2. la liquidazione del patrimonio;
  3. l’assunzione delle attività da parte di un terzo, forma negoziale di ristrutturazione del debito in virtù della quale un terzo si obbliga direttamente nei confronti dei creditori ad adempiere le obbligazioni concordatarie, a fronte della cessione in suo favore di tutto il patrimonio;
  4. qualsiasi altra forma, come ad esempio l’effettuazione di operazioni straordinarie o sul capi- tale sociale, operazioni che permettano l’ingresso in società da parte di terzi o prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari partecipativi.

L’art. 84 L.F. introduce pertanto la figura dell’assuntore, il quale si obbliga, sostituendosi al debitore, ad assolvere gli adempimenti che scaturiscono dal concordato proposto: a seguito dell’omologa l’assuntore (figura in cui possono essere ricompresi i creditori o società da questi partecipate) si surroga nella titolarità dei beni costituenti l’attivo dell’impresa e nel passivo concordatario. Non essendovi in tal caso la cessione di un’azienda o di beni ad un soggetto terzo, non è necessaria una procedura competitiva. Simile, ma non uguale, è la figura dell’accollante ex art. 1273 c.c.: l’accollo in tal caso sarà ragionevolmente privativo, con la liberazione del debitore: il passivo concordatario in essere al momento dell’omologazione definitiva del concordato viene “trasferito” in capo all’accollante, che si assume (in via esclusiva) l’impegno di adempiere all’integrale pagamento “liberando”, al contempo, il debitore originario laddove intervenga l’adesione e l’espressa dichiarazione dei creditori in tal senso, per il tramite del voto favorevole da esprimere in sede di adunanza dei creditori. L’effetto di esdebitamento dell’originaria società debitrice sarà usualmente accompagnato dalla cessione della totalità del capitale sociale all’accollante. La possibilità di predisporre un piano in “qualsiasi altra forma” consente inoltre i piani incentrati sull’ingresso nel capitale di nuovi soggetti e quelli che prevedono l’assegnazione di strumenti finanziari partecipativi.