L’Associazione di Promozione Sociale (Aps) è stata introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge 383/2000. In base al Codice del Terzo Settore è un Ente del Terzo Settore e pertanto deve presentarne le caratteristiche essenziali, quindi l’assenza di fini di lucro e lo svolgimento di un’attività d’interesse generale. In quanto Associazione di Promozione Sociale, invece deve assumere la forma dell’Associazione ed essere composta da non meno di sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale. Possono ammettere come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle Associazioni di Promozione Sociale socie. Possono avvalersi del lavoro dipendente o autonomo, anche dei propri associati, se necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale o al raggiungimento delle proprie finalità, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati. Non possono essere riconosciute come Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni o circoli privati che pongono qualsiasi tipi di discriminazione all’accesso, incluse le condizioni economiche e patrimoniali, o richiedano la partecipazione a quote di natura patrimoniale.