L’articolo 60 del CCII disciplina gli accordi di ristrutturazione agevolati. In particolare, nel caso in cui l’imprenditore debitore:
- non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
- non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee,
il consenso dei creditori previsto all’articolo 57 CCII è ridotto alla metà, ossia al 30% in luogo del 60% del totale dei crediti.