fa parte del novero degli strumenti deflattivi del contezioso tributario e consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria. È quindi un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.
Chi è ammesso? – Tutti i contribuenti:
- persone fisiche
- società di persone
- associazioni professionali
- società di capitali
- enti
- sostituti d’imposta.
Quando si propone?
- Dopo aver ricevuto un avviso di accertamento.
Dopo un controllo eseguito dall’ufficio o dalla Guardia di Finanza (accesso, ispezione, verifica).