L’impatto economico della diffusione del COVID-19, innestatosi nel contesto di un Paese già a rischio di recessione tecnica, può compromettere la continuità aziendale di buona parte del tessuto imprenditoriale italiano e ridurre la capacità produttiva e industriale italiana.
Le imprese e i cittadini si stanno già trovando ad affrontare i primi effetti di uno shock tanto dal lato della domanda che dell’offerta di prodotti e servizi. Tutti i settori saranno inevitabilmente coinvolti, sebbene con entità diverse. Oltre alla crisi del turismo, della ristorazione e del tempo libero, anche i settori agroalimentare, farmaceutico, manifatturiero, dei servizi alle imprese e alle famiglie subiranno contraccolpi significativi. A nostro parere, le misure da adottare dovranno seguire il principio del “What ever it takes” già adottato dalla BCE guidata dall’allora presidente Mario Draghi in occasione della crisi finanziaria del decennio scorso. Un principio che non si traduce in un “regalo”, ma in un’assunzione di responsabilità da parte dell’Italia e dei suoi cittadini.
In particolare, a nostro parere si renderà prioritario introdurre, unitamente ai provvedimenti di natura economica e sociale, misure per la tutela della stabilità finanziaria delle imprese e dei livelli occupazionali che esse garantiscono. Oltre ad assicurare gli opportuni ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori danneggiati dalla crisi, indipendentemente dalla tipologia di contratto o di rapporto, sia subordinati che autonomi, si rende necessaria l’introduzione di strumenti che sostengano nel breve periodo la liquidità delle imprese e che in prospettiva ne irrobustiscano il capitale. Se questo è il tempo di sostenere l’economia ricorrendo a nuove emissioni di debito pubblico, è a nostro parere opportuno che parte delle risorse “prese a prestito dal futuro” siano indirizzate nel sistema produttivo. Come? Attraverso l’emissione da parte delle imprese di obbligazioni convertibili – tipizzate e regolate per legge – sottoscritte da intermediari finanziari e investitori qualificati che sostituiscano il debito bancario sia a breve che a medio lungo termine e per i quali si preveda il rimborso o la conversione in capitale nel 2025 o in una data coerente con le previsione di un piano industriale monitorato durante il periodo di riferimento.
Al fine di impedire che le sottoscrizioni di tali bond penalizzino gli intermediari finanziari nella valutazione dei loro attivi, sarà necessario che gli stessi siano dotati della garanzia del Medio Credito Centrale. Sempre al fine di evitare che gli intermediari finanziari si trovino poi sprovvisti della liquidità necessaria a svolgere la propria attività caratteristica, la BCE dovrebbe provvedere garantendone la dotazione.
La proposta, elaborata da uno degli autori di questo articolo (Paolo Costanzo), è messa da Più Europa a disposizione delle altre forze politiche, del governo e di tutti gli attori sociali anche al fine di perfezionarla e renderla maggiormente efficace. La nostra idea è che – coerentemente a quanto sottolineato da autorevoli esponenti del mondo accademico ed economico italiano, a partire da Carlo Cottarelli – sia il momento che la politica italiana non si limiti a chiedere “più deficit e debito” e un generico intervento della UE e della BCE, ma indichi misure concrete attraverso le quali affrontare con lucidità ed efficacia una delle fasi più difficili della nostra storia recente.
DETTAGLIO DELLA PROPOSTA
di Paolo Costanzo
- Le società per azioni e in accomandita per azioni di cui al Libro V, Titolo V del codice civile potranno emettere obbligazioni convertibili in azioni, anche in deroga ai limiti previsti all’art. 2412 e per effetto delle disposizioni contenute al punto 6 dello stesso articolo 2412;
- l’emissione di cui al comma 1 può essere sottoscritta dai soggetti sottoposti alla vigilanza prudenziale e dagli investitori qualificati;
- il rimborso delle obbligazioni è garantito dal Fondo Centrale di Garanzia;
- l’ammontare delle obbligazioni emesse, pur non rappresentando patrimonio netto della società emittente, concorre alla determinazione del patrimonio netto ai fini del calcolo di cui all’art. 2447 del codice civile;
- l’entità delle obbligazioni emesse può permettere all’emittente di tradurre in obbligazioni fino all’80% del debito bancario iscritto nella contabilità sociale alla data dell’emissione;
- Il socio dell’emittente che detiene una partecipazione di controllo determinata secondo i criteri di cui all’art. 2359 del codice civile si impegna a sottoscrivere almeno il 5% delle obbligazioni emesse ovvero un aumento di capitale dell’emittente, anche in deroga alle disposizioni di cui all’art.2441 del codice civile, in misura corrispondente al 5% dell’emissione;
- l’emissione delle obbligazioni deve essere accompagnata da un piano industriale la cui fattibilità deve essere attestata da un revisore legale;
- il piano industriale deve essere monitorato semestralmente da un revisore legale che ne verifica l’effettiva attuazione. Eventuali scostamenti devono essere resi noti agli obbligazionisti i quali possono indicare azioni correttive;
- il consiglio di amministrazione dell’emittente deve essere composto da un numero adeguato di amministratori indipendenti e adotta, secondo criteri di proporzionalità, il codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance;
- i bilanci dell’emittente devono essere certificati da un revisore legale iscritto all’elenco speciale istituito presso la Consob;
- possono accedere al beneficio dell’emissione garantita le imprese che, a decorrere dal mese di marzo 2020 hanno subito riduzioni del fatturato superiori al 20% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente e che nell’esercizio precedente a quello in corso non hanno subito una perdita che ne ha ridotto il capitale al di sotto del minimo legale;
- I criteri di conversione delle obbligazioni in azioni, alla data di rimborso del prestito, dovranno essere definiti dal Regolamento e dovranno fondarsi su un multiplo dell’Ebitda al 31 dicembre 2019, comunemente applicato nel settore di appartenenza dell’emittente, dedotta la Posizione finanziaria netta alla medesima data;
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si rendono applicabili, in quanto compatibili, anche alle società a responsabilità limitata di cui al Libro V, Titolo V del codice civile con riferimento agli strumenti di debito di cui all’art. 2483 del codice civile e alle società cooperative di cui agli all’artt.2511 e seguenti del codice civile.