IL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N° 10/2022 DI IVASS

INTRODUZIONE

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell’IVASS le osservazioni pervenute e le conseguenti risoluzioni. Il termine per la pubblica consultazione è fissato in 60 giorni.

Il 20 dicembre 2022 IVASS ha reso pubblico il Documento di consultazione n. 10, tramite il quale si sottopongono alla consultazione le modifiche e le integrazioni al Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016 che disciplina la valutazione delle riserve tecniche Solvency II. L’obiettivo del documento è quello di pervenire a una piena conformità delle disposizioni contenute negli orientamenti che EIOPA ha pubblicato il 6 luglio 2022, concernenti la valutazione delle riserve tecniche e la determinazione dei limiti contrattuali. L’esigenza di modificare o elaborare nuovi orientamenti deriva dalla necessità di limitare prassi valutative divergenti adottate dagli Stati membri, che EIOPA ha rilevato nel corso della Solvency II Review svolta nel corso del 2020. 

GLI ORIENTAMENTI EIOPA A CUI SI ISPIRANO LE MODIFICHE

IVASS, all’interno del presente documento, ha individuato le seguenti tematiche da approfondire:

  • I limiti del contratto (cd “Contract Boundaries”);
  • La garanzia finanziaria con aspetto tangibile; 
  • Le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche;
  • Il comportamento dei contraenti (cd “PHB”);
  • Il calcolo degli utili attesi nei premi futuri (cd “EPIFP”).

Queste tematiche riprendono gli orientamenti individuati da EIOPA nel corso della Solvency II Review svolta nel corso del 2020. Questi nuovi orientamenti di EIOPA, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono contenuti in due diversi documenti riportanti disposizioni che si innestano nel più ampio contesto di norme comunitarie (Direttiva Solvency II e Regolamento Delegato) e orientamenti già in vigore i quali, se non diversamente specificato, restano invariati e applicabili.

In particolare il documento EIOPA sulla valutazione delle riserve tecniche contiene riferimenti al principio di proporzionalità (già introdotto dalla direttiva Solvency II), a un processo validato e adeguatamente documentato per la definizione delle ipotesi sulle riserve tecniche, anche utilizzando il “giudizio esperto” (expert judgement), alla scelta del modello di valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie, alla definizione di un adeguato modello di comportamento dinamico del contraente.

Il documento EIOPA sulla individuazione dei limiti contrattuali invece contiene orientamenti sulla scomposizione del contratto assicurativo ai fini della determinazione dei limiti contrattuali e sulla definizione dell’impatto di una garanzia finanziaria e di un evento incerto su di un contratto assicurativo.

Premesso il quadro comunitario di riferimento che ha guidato l’intervento normativo dell’Istituto, di seguito, si riporta una sintesi delle disposizioni del citato Regolamento IVASS n. 18/2016 oggetto di modifica o integrazione.

Nel Titolo II (Principi generali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche), Capo I sono state introdotte nuove disposizioni che recepiscono gli orientamenti EIOPA sulla determinazione dei limiti contrattuali ai fini della rilevazione delle obbligazioni assicurative e del calcolo delle riserve tecniche. Nel Capo IV concernente le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche, in merito al principio di coerenza tra le ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche e quelle adottate per la determinazione dei fondi propri e del requisito patrimoniale di solvibilità, sono state introdotte disposizioni sui processi di valutazione della rilevanza delle ipotesi adottate e dell’impatto che deriva dal loro utilizzo e comunicazione e validazione delle ipotesi. Nel Capo V recante il trattamento delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali, sono contenute disposizioni da cui si evince che, ai fini della valutazione delle stesse, rileva l’esigenza di supportare le ipotesi sul comportamento dei contraenti con evidenze empiriche e statistiche. Al riguardo, gli orientamenti EIOPA introducono ulteriori criteri da adottare per la definizione di un adeguato modello di comportamento dinamico del contraente.

Nel Titolo III (Metodologie per calcolare le riserve tecniche), Capo I si definisce meglio il principio di proporzionalità. Nel Capo III recante le metodologie per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie si accolgono i criteri previsti da EIOPA per la scelta di modelli stocastici per la valutazione delle riserve tecniche dei contratti i cui flussi di cassa dipendono da eventuali sviluppi futuri, in particolare per la presenza di opzioni o garanzie rilevanti. Nel Capo IX concernente il calcolo degli utili attesi nei premi futuri (EPIFP), sono state effettuate delle modifiche per tenere conto delle ulteriori modalità applicative previste nei nuovi orientamenti EIOPA.

IL CONTENUTO DELLE MODIFICHE

Di seguito, si riporta il contenuto delle modifiche proposte da IVASS al Regolamento n.18/2016:


Evento binario – Definizioni

Nelle definizioni, viene definito il concetto di ‘’evento binario’’. Esso è un evento caratterizzato da bassa frequenza di accadimento e alto ammontare del danno. Questo concetto sarà oggetto di considerazione nelle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche.

I limiti del contratto e la sua scomposizione – Titolo II, Capo I, art 4,7

Con riferimento agli articoli 17 e 18 degli Atti Delegati (UE) 2015/35, le imprese considerano i limiti di un contratto non più come una scadenza, ma come una distinzione tra premi e obbligazioni che appartengono al contratto e premi e obbligazioni che non appartengono al contratto. 

Inoltre, per l’impresa è possibile scomporre un contratto solo se due o più parti del contratto sono equivalenti in termini di rischio, a due o più contratti che potrebbero essere venduti separatamente. In particolare, due contratti sono considerati equivalenti in termini di rischio se non si riscontrano differenze negli aspetti economici in relazione al rischio assicurativo o finanziario sostenuto dall’impresa. Se avviene la scomposizione del contratto, ogni parte in cui esso è scomposto viene trattata come se fosse un contratto indipendente. L’impresa poi può considerare come approccio semplificato di non scomporre il contratto se tutte le parti di un contratto hanno lo stesso limite contrattuale. Quindi l’impresa determina se, alla data di sottoscrizione di un contratto, è possibile scomporre il contratto stesso e, a ogni data di successiva valutazione, considera se siano intervenuti cambiamenti suscettibili di modificare la valutazione precedente.

Identificazione di una garanzia finanziaria – Titolo II, Capo I, art 8

All’interno dell’articolo 18 degli Atti Delegati (UE) 2015/35 si precisa che le obbligazioni non legate a premi già pagati non fanno parte di un contratto di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti ovvero: il contratto non prevede un risarcimento per un particolare evento incerto che si ripercuote negativamente sull’assicurato; il contratto non include una garanzia finanziaria delle prestazioni; l’impresa non può costringere il contraente a pagare il premio futuro per tali obbligazioni.

Proprio sulla identificazione di una garanzia finanziaria e dei suoi effetti tangibili e sulla copertura di un particolare evento incerto, si concentrano una nuova serie di articoli proposti del Documento di consultazione 10/2022. Infatti, nel determinare se una garanzia finanziaria non abbia alcun effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto, l’impresa deve tenere conto di tutti i potenziali flussi di cassa futuri che potrebbero derivare dal contratto stesso. In particolare, una garanzia finanziaria sulle prestazioni ha un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto solo se la garanzia è legata al pagamento dei premi futuri comporta per l’assicurato, il beneficiario e gli aventi diritto a prestazioni assicurative un vantaggio finanziario tangibile. Questo vantaggio finanziario tangibile è misurato considerando in che misura l’insieme dei flussi di cassa futuri dovrebbe cambiare in modo tangibile in assenza della garanzia finanziaria.

Per identificare la tangibilità del vantaggio finanziario il documento suggerisce all’impresa due tipologie di valutazioni: una valutazione qualitativa e una valutazione quantitativa. La prima considera se la configurazione (rischio, tempistica e importo) dei flussi di cassa del contratto con la garanzia finanziaria differisca tangibilmente dalla configurazione senza la garanzia finanziaria. La seconda invece calcola la differenza del valore di tutte le obbligazioni future connesse al contratto con e senza la garanzia finanziaria sulla base del valore attuale atteso. Nel calcolare il valore delle obbligazioni senza la garanzia finanziaria, l’impresa ipotizza flussi di cassa pari all’importo che sarebbe pagato se la garanzia finanziaria non esistesse. Per i contratti i cui benefici dipendono dai rendimenti di mercato, l’impresa deve ipotizzare benefici coerenti con la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per calcolare la migliore stima.

Lo stesso procedimento analogo, basato su valutazioni qualitative o quantitative, si applica per determinare se una copertura per un determinato evento incerto che incide negativamente sull’assicurato, sul beneficiario e sugli aventi diritto a prestazioni assicurative, non abbia alcun effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto. Anche qui l’impresa dovrà tener conto di tutti i potenziali flussi di cassa futuri che potrebbero derivare dal contratto stesso e analizzare in che misura essi dovrebbero cambiare in modo tangibile in assenza della copertura assicurativa.

Infine, viene esplicitato che, se il riesame dell’effetto tangibile di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria ha portato a una modifica dei limiti contrattuali che ha avuto un impatto significativo sulla valutazione delle riserve tecniche e sulla solvibilità dell’impresa, essa lo comunica immediatamente all’IVASS e lo include all’interno della relazione annuale. Qualora si rendesse necessario modificare i limiti del contratto l’impresa, tuttavia, non è tenuta a valutare nuovamente se una copertura assicurativa o una garanzia finanziaria abbia un effetto tangibile a ciascuna data di valutazione. L’impresa effettua tale riesame se vi è motivo di ritenere che ciò possa portare a una conclusione diversa. In particolare, per valutare i cambiamenti del contesto economico, l’impresa confronta il contesto economico attuale con il contesto economico esistente nel momento in cui è stata effettuata la valutazione utilizzata per definire gli attuali limiti del contratto e procede a un riesame solo nel caso in cui tali cambiamenti siano estremi. A tal fine, non sono considerate estreme le modifiche della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per calcolare la migliore stima.

Formulazioni delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche – Titolo II, Capo IV, art 30

Con riferimento agli articoli già esistenti sulle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche, vengono proposte da IVASS linee guida aggiuntive che rafforzano l’importanza della convalida delle ipotesi sia tramite l’ausilio del parere esperto (interno ed esterno), sia tramite strumenti di convalida come stress test e test di sensitività.

Per prima cosa si ricorda che le ipotesi devono essere coerenti con i criteri e i metodi utilizzati dall’impresa per la determinazione dei fondi propri e del requisito patrimoniale di solvibilità. La rilevanza delle ipotesi deve essere valutata tenendo conto di indicatori sia quantitativi che qualitativi e prendendo in considerazione gli eventi binari, gli eventi estremi e gli eventi che non sono presenti nei dati storici della compagnia. Qui si fa quindi riferimento al concetto di evento binario, introdotto nel presente documento, con l’ottica di analizzare anche gli eventi con una connotazione più estrema e irrealizzabile ma con potenziali ripercussioni significative. Inoltre, si fa anche riferimento ai dati storici non presenti nella compagnia, richiamando a un concetto di maggiore prudenza. L’impresa deve includere le motivazioni a supporto delle scelte, compresa la base informativa utilizzata, con il livello di dettaglio necessario a rendere trasparenti sia le ipotesi e la procedura sia i criteri decisionali usati per la selezione delle ipotesi e il rigetto di altre alternative

Si afferma poi come l’impresa debba garantire che ogni formulazione di ipotesi si conformi a un processo convalidato e documentato. L’elaborazione deve essere condotta con criteri costanti nel tempo e adeguati all’uso cui sono destinati. Inoltre, queste ipotesi devono giungere a livelli gerarchici sufficientemente elevati, a seconda della loro rilevanza, fino a includere l’organo amministrativo, l’organo di controllo o l’alta direzione. 

Richiamando poi il concetto di trasparenza, si dice che l’impresa deve fornire evidenza, in modo trasparente, dell’incertezza delle ipotesi e della connessa variazione dei risultati finali. Le modifiche delle ipotesi rilevanti che derivano da nuove informazioni devono essere analizzate e spiegate così come gli scostamenti dei dati reali osservati dalle ipotesi rilevanti.

Infine, vi è il riferimento agli strumenti di convalida: “L’impresa, ove ciò sia possibile e opportuno, utilizza strumenti di convalida come gli stress test e i test di sensitività. Inoltre l’impresa riesamina le ipotesi adottate, affidandosi a pareri di esperti indipendenti interni o esterni”. Quindi si denota il ricorso specifico al parere esperto indipendente che deve essere considerato dall’impresa nella formulazione delle sue ipotesi. 

Spese di gestione degli investimenti – Titolo II, Capo IV, art 32-bis

Altro elemento di novità riguarda le spese di gestione associate agli investimenti. Ai fini del calcolo della migliore stima l’impresa è tenuta a includere le spese amministrative e di negoziazione associate agli investimenti necessari per la gestione dei contratti di assicurazione e di riassicurazione. In particolare, per i prodotti per i quali i termini e le condizioni del contratto o del regolamento richiedono di identificare gli investimenti associati a un prodotto (ad esempio, i prodotti collegati a fondi e/o a indici, i prodotti gestiti in fondi separati e prodotti ai quali si applica l’aggiustamento di congruità), l’impresa prende inconsiderazione tali investimenti. I rimborsi delle spese di gestione degli investimenti che il gestore del fondo versa all’impresa sono considerati come flussi di cassa in entrata distinti. Se tali rimborsi sono condivisi con i contraenti o altri soggetti terzi, sono considerati anche i corrispondenti flussi di cassa in uscita.

Ricorso alla valutazione stocastica per le ipotesi sul comportamento dinamico dei contraenti – Titolo II, Capo IV, art 41 e Titolo III, Capo III, art 52-bis, 56-bis

La chiara tendenza che emerge all’interno di questa sezione del documento, inerente alle ipotesi sul comportamento dinamico dei contraenti (PHB), è quella di utilizzare maggiormente evidenze statistiche ed empiriche a supporto delle ipotesi. Infatti si afferma chiaramente che le imprese devono basare le loro ipotesi relative alla frequenza di esercizio delle opzioni contrattuali su evidenze statistiche ed empiriche, se rappresentative di comportamenti futuri, e sul giudizio esperto supportato da solide motivazioni e da una documentazione chiara.

La mancanza di dati su scenari estremi non è però considerata di per sé un motivo per evitare la modellizzazione del comportamento dinamico e/o dell’interazione del contraente con le future misure di gestione. 

L’impresa deve quindi modellizzare tutte le opzioni contrattuali pertinenti al momento di proiettare i flussi di cassa, compresa l’opzione di pagare premi aggiuntivi o di variare l’importo dei premi da pagare che rientrano nei limiti contrattuali. Nel formulare le ipotesi sul comportamento dinamico del contraente, l’impresa deve tener conto del fatto che la dipendenza dall’evento scatenante e la frequenza di esercizio dell’opzione sono generalmente bidirezionali, vale a dire che sia un aumento che una diminuzione sono considerati in funzione della direzione dell’evento scatenante.

Lo stesso concetto di ricorso alla valutazione stocastica viene richiamato analogamente in una sezione successiva del Documento di consultazione 10/2022 inerente alla valutazione delle riserve tecniche dei contratti. Anche qui si conferma come l’impresa debba utilizzare modelli stocastici per la valutazione delle riserve tecniche dei contratti i cui flussi di cassa dipendono da eventi e sviluppi futuri, in particolare quelli con opzioni e garanzie rilevanti. L’impresa inoltre deve essere in grado di dimostrare che la loro modellizzazione riflette adeguatamente la volatilità della sua attività e le fonti significative di volatilità (ad esempio rischi spread e default). In questo caso nel valutare se sia necessaria una modellizzazione stocastica per cogliere adeguatamente il valore delle opzioni e delle garanzie, l’impresa deve considerare, in particolare ma non solo, i seguenti casi: qualsiasi tipo di meccanismo di partecipazione agli utili in cui i benefici futuri dipendono dal rendimento delle attività; garanzie finanziarie (ad esempio, tassi tecnici, anche senza meccanismo di partecipazione agli utili), in particolare se combinate con opzioni (ad esempio opzioni di riscatto) la cui modellizzazione dinamica aumenterebbe il valore attuale dei flussi di cassa in alcuni scenari.

Calcolo degli utili attesi nei premi futuri (EPIFP) – Titolo III, Capo I, art 74,75

Già all’interno dell’art 260 degli Atti delegati (UE) 2015/35, si affermava che l’impresa ripartiva le obbligazioni assunte tra quelle imputabili ai premi già versati e quelle imputabili ai premi esigibili in futuro relativi ai contratti esistenti. 

In riferimento a ciò, il Documento di consultazione 10/2022 IVASS aggiunge che ai fini del calcolo delle riserve tecniche senza margine di rischio in base all’ipotesi secondo la quale i premi relativi ai contratti esistenti la cui riscossione è attesa in un momento futuro non siano riscossi, l’impresa applica lo stesso metodo attuariale utilizzato per calcolare le riserve tecniche senza margine di rischio. In sostanza il metodo di calcolo delle riserve tecniche per premi futuri che non sono riscossi è lo stesso utilizzato per calcolare le riserve tecniche senza margine di rischio. Le polizze dovrebbero essere trattate come se fossero in essere anziché essere considerate cessate. Indipendentemente dalle condizioni giuridiche o contrattuali applicabili al contratto, il calcolo non include sanzioni, riduzioni o qualsiasi altro tipo di aggiustamento. Quindi tutte le altre ipotesi (ad esempio su mortalità, estinzione anticipata o spese) rimangono invariate.

CONCLUSIONI

Le modifiche contenute nel presente Documento di consultazione IVASS N 10/2022 mirano espressamente ad adeguare la normativa nazionale agli orientamenti pubblicati da EIOPA nel luglio del 2022 per giungere così ad una piena conformità sulla valutazione delle riserve tecniche, sulla determinazione dei limiti contrattuali e sul comportamento dinamico dei contraenti. 

Tra gli aspetti maggiormente innovativi, in attesa dell’esito della pubblica consultazione fissato per 60 giorni, troviamo: 

  • i limiti del contratto: l’intenzione è quella di considerarli non più come una scadenza ma, in un’ottica economica, come una distinzione tra premi e obbligazioni che appartengono al contratto e premi e obbligazioni che non vi fanno parte. Sempre connessa alle dinamiche contrattuali, la garanzia finanziaria comporta un effetto tangibile solo se è legata al pagamento di premi futuri e comporta un vantaggio finanziario tangibile, misurato sulla base di una valutazione qualitativa o di una quantitativa. 
  • le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche: un tema centrale è sicuramente rappresentato dal ricorso al giudizio esperto, che può essere sia interno che esterno indipendente. All’interno delle ipotesi poi assumono particolare rilevanza gli eventi estremi, i nuovi eventi binari (caratterizzati da bassa frequenza di accadimento e alto ammontare del danno) e gli eventi che non sono presenti nei dati storici della compagnia. L’impresa sulla base di ciò, utilizzando criteri costanti e trasparenti, fa ricorso a strumenti di convalida come stress test e test di sensitività.
  • il comportamento dinamico dei contraenti: la loro modellizzazione statistica rappresenta l’aspetto innovativo più rilevante. Tutte le considerazioni dovrebbero infatti essere basate su evidenze statistiche ed empiriche e sul giudizio esperto supportato da una documentazione chiara. Per proiettare i flussi di cassa viene esplicitato il fatto che tutte le opzioni contrattuali devono essere modellizzate.

L’insieme di tali modifiche dovranno essere recepite dalle Compagnie di assicurazione al fine di valutare adeguatamente le riserve tecniche Solvency II.

Alessio Buonfrate (Associate Carlino, Costanzo & Associati)

Federico Borio (Junior Consultant Carlino, Costanzo & Associati)