IFRS 9 e 17: le novità ai tempi di COVID-19

I nuovi principi contabili e gli effetti sul business

Gli International Financial Reporting Standards, di seguito IFRS, 9 e 17 rappresentano un’evoluzione contabile, di misurazione del business e di valutazione degli strumenti finanziari e dei contratti assicurativi.

Per quanto concerne gli IFRS 9 la novità più rilevante risiede nell’applicazione di tre diverse categorie di valutazione degli strumenti finanziari, ossia

  • CA: Costo Ammortizzato
  • FVTOCI: Attività finanziarie valutate al Fair Value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (Fair Value Through Other Comprehensive Income)
  • FVTPL: Attività finanziarie valutate al Fair Value rilevato nel conto economico (Fair Value Through Profit and Loss).

Secondo il principio le attività finanziare devono essere classificate secondo il Business Model e le caratteristiche contrattuali dei relativi flussi di cassa, introducendo un modello contabile che meglio anticipa le perdite future sui crediti e che dia l’opportunità di analizzarli in un’ottica predittiva, considerando la serie storica già registrata dello strumento allo stesso livello della sua vita residua.

Il focus degli IFSR 17 invece è su tutti i contratti assicurativi: vi è un modello contabile di riferimento (General Model) che si basa sull’attualizzazione dei flussi di cassa attesi, evidenziando sia il Risk Adjustment utilizzato sia il CSM (Contratual Service Margin) di ogni tipo di contratto assicurativo. Questo nuovo modello introduce maggior trasparenza informativa, dando una definizione univoca di “contratto di assicurazione”, un unico standard di contabilizzazione e uniforme per tutti i tipi di contratti, nonché, non meno importante, uno standard di reporting che sia coerente per attivo e passivo degli stati patrimoniali di tutte le Compagnie.

IFRS 9 – Valutazione delle ECL

A seguito dell’aumento vertiginoso dell’incertezza sui mercati finanziari causato dall’epidemia di Covid-19 lo IASB chiarisce, in una nota1 del 27 marzo 2020, come stimare meglio le Expected Credit Losses dei crediti attualmente detenuti in portafoglio.

Il documento sottolinea come, in caso di un aumento significativo del rischio di credito della controparte (SICR), sia fondamentale non limitarsi ad utilizzare una valutazione “meccanica” del titolo, ma si richiede di applicare un’analisi maggiormente qualitativa sull’intera vita residua del credito, lasciando inoltre spazio a correzioni ex-post considerata la difficoltà operativa di questi mesi. Molte delle assunzioni usate e le correlazioni ai sottostanti rilevate potrebbero non essere più utilizzabili in questo periodo.

Lo IASB, continua nella nota, ricorda che il calcolo dell’ECL e del SICR devono basarsi su informazioni ragionevoli. A tal proposito raccomanda, per una maggior prudenza, di fare affidamento anche alle indicazioni rilasciate dai vari organi regolatori e di controllo circa il contesto della pandemia: molti istituti, come l’EBA, hanno pubblicato diverse linee guida circa l’applicazione degli IFRS 9 in questo scenario.

IFRS 17 – alcuni pareri dello IASB

Le conseguenze dell’epidemia sicuramente si vedranno anche sul comparto assicurativo, basti pensare agli effetti dell’andamento dello spread sul fair value dei titoli iscritti a bilancio. La principale novità comunicata dallo IASB, al momento, riguarda la data di entrata in vigore del principio ed il requisito delle coorti annuali.

In data 17 marzo 2020, tramite un comunicato2 sul proprio sito, lo IASB ha confermato che la data in cui gli IFRS 17 saranno ufficialmente in vigore è stata posticipata al 1° gennaio 2023. La proroga era già nell’aria da tempo vista la complessità dell’implementazione degli standard per la gran parte delle Compagnie, inoltre così facendo gli IFRS 9 e 17 entreranno in vigore simultaneamente, semplificando l’operatività.

Il Board si aspetta di poter pubblicare il testo ufficiale degli IFRS 17 durante il secondo trimestre 2020.

La seconda notizia importante riguarda il meeting3 IASB tenutosi a fine febbraio 2020, durante il quale sono stati pubblicati due aggiornamenti importanti circa il principio.

Il primo concerne la proposta di estendere la Risk Mitigation Option anche a quei contratti che utilizzano garanzie complesse e/o derivati per coprire i rischi sottostanti (par. B115 del testo IFRS 17). Rimangono condizioni necessarie di applicabilità, alla stregua degli altri contratti, il requisito che i derivati servano a coprire il rischio finanziario dei contratti assicurativi, che ci sia una differenza in termini economici tra i valori dei contratti e del derivato (in quanto si presumono verosimilmente inversamente correlati) e che il rischio di credito non superi la differenza del punto precedente.

Il secondo aggiornamento rilevante riguarda come anticipato l’utilizzo delle coorti annuali nelle quali aggregare i contratti assicurativi.

Ebbene lo IASB ha confermato questo requisito, nonostante sia una procedura dispendiosa in termini di calcolo e di tempo richiesto alle risorse umane. Un dispendio non indifferente, noto sia allo IASB stesso, ma anche ad EFRAG che, tramite il presidente Jean-Paul Gauzès in una lettera4 del 24 marzo 2020, ha espresso un marcato disappunto circa quest’ultima decisione del Board, considerando sì utile l’obiettivo di creare standard di reporting di qualità, ma non accettabile il fatto che non sia possibile sviluppare un complesso insieme di criteri senza valutare l’inserimento di alcune eccezioni.


Emanuele D’Imprima

Alessio Buonfrate

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