L’articolo 24 L. 238/2021 (cd. “Legge europea 2019-2020”) ha introdotto nuove e importanti disposizioni in materia di bilancio di esercizio and bilancio consolidato volte a completare il recepimento della Direttiva 2013/34/UE.
1. QUADRO NORMATIVO
Tra le diverse modifiche apportate al codice civile e al D.Lgs. 127/1991 è stato introdotto il comma 5 all’articolo 2345-ter cod. civ., a norma del quale “Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”.
Sostanzialmente non è concesso alle imprese di investimento o alle imprese di partecipazione finanziaria di avvalersi delle semplificazioni previste per le cd. “microimprese”.
2. AMBITO APPLICAZIONE
Per individuare l’ambito soggettivo di applicazione, mancando una definizione nel nostro ordinamento, è necessario far riferimento alle definizioni contenute nella Direttiva 2013/34/UE, ove viene previsto che:
- per imprese di investimento si intendono:
- a) le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l’unico scopo di ripartire i rischi d’investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;
- b) le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l’unico oggetto di tali imprese collegate è l’acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento;
- per imprese di partecipazione finanziaria si intendono le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista.
In particolare, tra gli enti di investimento rientrano i cd. “fondi” d’investimento in valori mobiliari costituiti in forma societaria, nonché le società aventi per oggetto investimenti “immobiliari” o in “altre attività”, diverse dalle partecipazioni e dai valori mobiliari in genere mentre tra le imprese di partecipazione finanziaria rientrano le cd. Holding “statiche” o “pure”, che non si ingeriscono nella gestione operativa delle società partecipate.
Si precisa che non è possibile l’applicazione della differenza descritta dall’art. 162-bis del TUIR circa le imprese di partecipazione finanziaria e le imprese di partecipazione non finanziaria per quanto concerne la fattispecie esposta dal comma 5 dell’art. 2435-ter.
3. HOLDING STATICHE O PURE
La novità normativa risulta essere di grande interesse soprattutto per le holding statiche o pure che, spesso, rispettano i parametri dimensionali delle cd. “microimprese” previste dall’articolo 2435-ter cod. civ., essendo caratterizzate da un attivo di ingente ammontare (ben superiore, quindi, rispetto alla soglia di euro 175.000), ma anche dall’assenza di ricavi (la cui soglia sarebbe pari a euro 350.000) e di proprio personale dipendente (non superando la soglia di 5 dipendenti).
4. ESCLUSIONI
Non sembrano, invece, ricomprese nel perimetro tratteggiato dalla definizione contenuta nella direttiva le società aventi funzione di holding di partecipazioni che, tuttavia, forniscono anche servizi infragruppo, nonché quelle che esercitano attività di direzione e coordinamento, essendo di fatto direttamente coinvolte nella gestione delle imprese partecipate.
5. NOVITA’ INTRODOTTE
La nuova disposizione contenuta nell’articolo 2345-ter, comma 5, cod. civ., non consente agli enti di investimento e alle società di partecipazione, anche ove non superassero le soglie previste dallo stesso articolo 2435-ter cod. civ., di fruire delle semplificazioni previste per le cd. microimprese, dovendo, in particolare:
- valutare e iscrivere in bilancio gli strumenti finanziari derivati in ragione del loro fair value;
- redigere la nota integrativa;
- redigere la relazione sulla gestione (articolo 2428 cod. civ.) previsto per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata nel caso in cui venga indicato nella nota integrativa il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
- includere la voce “D. Ratei e risconti” dell’attivo nella voce “C.II. Crediti” e la voce “E. Ratei e risconti” del passivo nella voce “D. Debiti”.
Tali limiti si applicano agli enti d’investimento e alle società di partecipazione, non solo in caso di mancato superamento delle soglie previste per le cd. microimprese, bensì anche a quelle che non superano le più elevate soglie previste dall’articolo 2435-bis cod. civ. per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
6. ENTRATA IN VIGORE
Secondo il comma 4 dell’articolo 24, le disposizioni si applicano ai bilanci relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019. L’applicazione sembra quindi retroattiva, ma l’OIC sembra venire in soccorso degli operatori, stabilendo che gli emendamenti si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.
7. CONCLUSIONI
La norma richiede chiarimenti soprattutto in ordine all’ambito soggettivo di applicazione delle novità e alla nozione di ente d’investimento e di società di partecipazione finanziaria sia per aspetti di carattere civilistico che fiscale.
Da un punto di vista civilistico, ad esempio, applicando le definizioni contenute nella Direttiva risulterebbe che, se una holding si ingerisse nella gestione delle società partecipate, non superando, però, le soglie dimensionali previste per le cd. microimprese e non essendo obbligata a redigere il bilancio consolidato di gruppo potendo accedere a una delle cause di esonero previste dall’articolo 27 D.Lgs. 127/1991, alla stessa sarebbe ancora consentito di fornire un’informativa di bilancio davvero minima, mentre, ove la stessa non fosse coinvolta nella gestione delle società partecipate, non potrebbe più fruire delle semplificazioni previste dall’articolo 2435-ter cod. civ., subendo un aggravio d’informativa.
Da un punto di vista fiscale, invece, la circostanza che le holding e gli enti di investimento non sono più riconducibili, per espressa previsione normativa, nel novero delle cd. microimprese, potrebbero produrre ricadute nella considerazione che, ai soggetti diversi dalle microimprese, si rende applicabile, ai sensi dell’articolo 83 Tuir, il cd. “principio di derivazione rafforzata”. Sul punto, quindi, sarebbe auspicabile un chiarimento anche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Francesco Cospito (Partner CA Consulting)