1) D.L. 118/2021
Il D.L. 24 agosto 2021, n.118 comprensivo di numerose misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale, viene introdotto in un momento in cui le misure di sostegno alla liquidità delle imprese adottate nel corso dell’emergenza sanitaria COVID-19 si avviano verso un inesorabile e progressivo esaurimento, malgrado non siano ancora stati recuperati i livelli di produttività̀ precedenti alla pandemia.
L’obiettivo del Decreto è di introdurre strumenti che aiutino le imprese:
- a prevenire e gestire efficacemente quelle situazioni di difficoltà che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, favorendo la continuazione, anche indiretta, dell’attività̀ d’impresa nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti (debitore, creditori, fornitori, ecc.),
- oppure, a consentire rapide liquidazioni quando non sussistano concrete prospettive di risanamento, in modo da garantire una corretta allocazione delle risorse per l’efficienza del sistema economico generale.
Gli obiettivi sono coerenti con quelli delle precedenti riforme, ma gli strumenti introdotti presentano profili innovativi ispirati ai principi europei di semplificazione, celerità ed efficienza, che combinano gestioni stragiudiziali con il controllo dell’autorità giudiziaria in funzione di tutela dei creditori.
Il D.L. 181/2021 si compone di 29 articoli, ripartiti in tre capi:
- Capo I (articoli 1-23) reca misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale;
- Capo II (articoli 24-26) prevede ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;
- Capo III (articoli 27-29) reca disposizioni transitorie e finali.
Le misure in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale possono essere così sintetizzate:
1. Rinvio del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 1) | Rinvia l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.lgs n. 14 del 2019 al 16 maggio 2022, ad eccezione delle disposizioni di cui al Titolo II della parte I del Codice concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), per le quali l’entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023 |
2. Introduzione del concordato semplificato (art.2-19) | Introduce e disciplina la procedura di composizione negoziata della crisi, nuovo istituto volontario, cui si accede tramite una piattaforma telematica nazionale, che offre all’imprenditore l’affiancamento di un esperto terzo e indipendente per agevolare, in maniera riservata, le trattative con i creditori. Il decreto-legge disciplina nel dettaglio le possibili soluzioni adottabili in esito alla procedura, prevedendo, fra le altre, nel caso di mancata individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi la possibilità per l’imprenditore di presentare una proposta di concordato per cessione di beni unitamente al piano di liquidazione, il c.d. concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. |
3. Anticipazione di alcuni strumenti specifici (art. 20) | Apporta una serie di modifiche alla Legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale previsti dal Codice della crisi. |
Il Decreto ha inoltre una chiara rilevanza in termini di modernizzazione ed efficienza del sistema concorsuale con previsioni cui le linee evolutive del Codice della crisi dovrà uniformarsi e che pongono al centro della tutela la “risanabilità dell’impresa”, quale valore giuridico da preservare nell’interesse del sistema economico generale.
In questa direzione il Decreto introduce due nuovi istituti, entrambi in vigore dal 15 novembre 2021, tra loro strettamente connessi:
- la composizione negoziata della crisi,
- e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
2) LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
La composizione negoziata della crisi (CNC) consente all’imprenditore che si trovi in una condizione di squilibrio patrimoniale economico o finanziario, che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza, di richiedere la nomina di un professionista esperto nella ristrutturazione che lo affianchi nelle trattative con i creditori e nella rinegoziazione dei contratti, individuando idonee soluzioni per superare la situazione di difficoltà. L’istanza di nomina dell’esperto è presentata volontariamente dal debitore (anche su impulso dell’organo di controllo) attraverso una piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, su cui sono altresì disponibili strumenti di autodiagnosi circa lo stato di difficoltà in cui si trova l’impresa, oltre a una serie di indicazioni utili per guidare il debitore e i suoi advisors nella predisposizione di un piano di risanamento.
Nella composizione negoziata il debitore conserva la piena titolarità della gestione e la continuità aziendale è assicurata dalla prosecuzione dei contratti e dalla possibilità di continuare ad effettuare pagamenti spontanei. La CNC, per garantire la tutela dei creditori, prevede specifici doveri informativi del debitore nei confronti dell’esperto in relazione al compimento di determinati atti, nonché precisi obblighi di gestione del patrimonio, volti ad evitare condotte pregiudizievoli in danno dei creditori.
La procedura della CNC ha natura riservata e stragiudiziale finché il debitore non intenda beneficiare di misure protettive del patrimonio o di altre prerogative potenzialmente lesive degli interessi dei creditori, quali la concessione di finanziamenti prededucibili o la cessione d’azienda o rami di essa in deroga alle regole della responsabilità solidale del cessionario, per i quali è necessaria l’autorizzazione del Tribunale, sebbene secondo modalità semplificate.
In relazione dell’entità della situazione di difficoltà in cui versa l’impresa, gli esiti delle trattative svolte tramite la CNC possono essere molteplici, la negoziazione può concludersi:
- con l’immediata archiviazione quando l’impresa non abbia prospettive di risanamento, senza che ciò comporti alcuna forma di segnalazione al pubblico ministero o ad altri organismi esterni all’impresa stessa;
- con la conclusione di una soluzione interamente stragiudiziale;
- con il ricorso a uno degli strumenti per la ristrutturazione o per la liquidazione previsti dalla legge fallimentare;
- con l’accesso al nuovo istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
3) IL CONCORDATO SEMPLIFICATO
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è la seconda importante novità introdotta dal Decreto e rappresenta una forma di concordato con cessione dei beni che può condurre anche alla cessione dell’intera azienda o di suoi rami, con significative semplificazioni procedurali volte a garantire una rapida liquidazione, senza pregiudicare gli interessi dei creditori e con condizioni di accesso estremamente semplificate rispetto a quelle previste dalla legge fallimentare e dal Codice della crisi:
- non è prevista la sottoposizione della proposta al voto del ceto creditorio (che potrà comunque proporre opposizione all’omologazione);
- non è richiesta la soddisfazione minima di una percentuale per i creditori chirografari;
- non è richiesto all’ausiliario nominato (a differenza di quanto previsto per il commissario giudiziale) un controllo sulla veridicità dei dati contabili né un giudizio di fattibilità;
- l’ausiliario non è chiamato ad esprimersi in ordine alle cause della crisi, alla condotta dell’amministrazione e pare non dover redigere neanche un inventario dei beni del debitore;
- non è richiesta la redazione del piano di cui all’articolo 161, comma 2, lettera e), L.F.;
- non è richiesta la relazione del professionista, designato dal debitore, ex articolo 161, comma 3, L.F.
Esclusivamente il debitore che abbia intrapreso il percorso della composizione negoziale può accedere al concordato semplificato, a condizione che le trattative, condotte secondo buona fede e correttezza, non abbiano consentito di percorrere una soluzione stragiudiziale o di presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il concordato semplificato non prevede né la fase di ammissione alla procedura, né quella della votazione dei creditori, nel presupposto che già nel corso della composizione negoziata i creditori siano stati messi nella posizione di poter valutare le proposte del debitore e di esprimere il proprio parere in relazione alle stesse, sotto la supervisione di un esperto professionista, che garantisca la regolarità̀ del procedimento e vigili sul compimento di atti pregiudizievoli per i creditori.
Infine, nel concordato semplificato non è prevista la nomina del commissario giudiziale, ferma restando la possibilità per il Tribunale di nominare un ausiliario che lo assista nelle sue valutazioni. Queste semplificazioni, rispetto alla procedura ordinaria del concordato liquidatorio, sono infine compensate da un penetrante controllo del Tribunale in sede di omologa, il quale dovrà valutare, oltre alla regolarità del procedimento, anche la fattibilità del piano, e assicurare che ciascun creditore non subisca pregiudizio rispetto all’alternativa fallimentare e riceva una qualsiasi utilità, anche non in denaro. Inoltre, la facoltà di poter accedere al concordato semplificato costituisce un incentivo ad avviare il percorso della composizione negoziata, nella consapevolezza che qualora non sia percorribile una soluzione negoziale per il superamento della crisi, sarà comunque possibile ricorrere a una procedura agevole e semplificata per una rapida uscita dal mercato e una pronta ripartenza, fermi restando specifici presidi volti ad evitare un uso distorto dei due istituti. La possibilità di avviare il concordato semplificato qualora la composizione negoziata non andasse a buon fine incentiva, inoltre, i creditori a partecipare attivamente alle trattative, evitando comportamenti ostruzionistici.
4) CONCLUSIONI
La combinazione dei due nuovi istituti, sinteticamente sopra introdotti, dovrebbe consentire all’impresa in difficoltà di avviare rapidamente un percorso stragiudiziale assistito da un professionista esperto, con soluzioni modulari adattabili alla specifica situazione dell’impresa e con forme di tutele crescenti per i creditori, con cui giungere rapidamente al superamento della situazione di squilibrio e risanamento dell’impresa oppure alla liquidazione, riducendo i tempi delle procedure e migliorando l’efficienza complessiva del sistema concorsuale.
Francesco Carnevali (Partner CA Restructuring)