L’OPZIONE DI BRANCH EXEMPTION SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

Con l’introduzione dell’articolo 168-ter nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), l’Italia ha implementato il regime di “Branch Exemption” per le imprese residenti nel territorio. Questo articolo, introdotto con la Legge 205/2017, conferisce alle imprese la facoltà di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite delle loro stabili organizzazioni all’estero.

Il regime di Branch Exemption, disciplinato dall’articolo 168-ter, consente alle imprese italiane di esentare dalla tassazione nazionale i profitti e le perdite generati dalle loro filiali o stabili organizzazioni all’estero. Questa opzione fornisce alle imprese una maggiore flessibilità nella gestione fiscale delle attività internazionali, evitando la doppia tassazione sui redditi esteri.

INTRODUZIONE

Ogni conglomerato multinazionale interessato a investire nel mercato estero può adottare una delle due strategie principali: 

  1. costituire una stabile organizzazione (Branch) che rappresenti un’estensione effettiva della top-holding capogruppo residente in Italia, fungendo da sede fissa attraverso la quale la casa madre italiana svolge attività commerciale nello Stato estero; 
  2. oppure creare un’impresa estera controllata (Subsidiary), dotata di autonomia giuridica.

LA STABILE ORGANIZZAZIONE (BRANCH)

In termini più tecnici, la stabile organizzazione, come definita dall’articolo 162 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), è una struttura aziendale che rappresenta una presenza fissa e significativa sul territorio di uno Stato, attraverso la quale un’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività commerciale. Questa presenza può assumere la forma di una filiale, una succursale o qualsiasi altra configurazione stabilita per condurre affari nel Paese straniero.

L’identificazione di una stabile organizzazione si basa su criteri specifici delineati dalla normativa fiscale, che individuano segni distintivi di tale presenza. La presenza di una stabile organizzazione implica che l’impresa straniera è soggetta alle leggi fiscali dello Stato in cui opera la struttura stabile, con conseguente assoggettamento a tassazione sui redditi generati in quel territorio.

In pratica, la stabile organizzazione facilita l’espansione internazionale di un gruppo multinazionale, consentendo alla casa madre di condurre attività commerciali nel mercato estero attraverso una presenza locale, evitando così l’obbligo di costituire una società separata.

IMPRESA ESTERA CONTROLLATA (SUBSIDIARY)

L’alternativa alla stabile organizzazione è rappresentata dall’impresa estera controllata. In questo scenario, un gruppo multinazionale costituisce un’entità aziendale separata nel Paese estero, che opera in maniera autonoma sotto diversi aspetti, tra cui gestionale, finanziario, commerciale e industriale. Questa impresa estera controllata può stabilire relazioni commerciali con la casa madre in Italia, coinvolgendo attività come la distribuzione di dividendi o lo scambio di beni e servizi, rilevanti ai fini della determinazione del transfer price.

L’impresa estera controllata agisce come una filiale o sussidiaria distinta, con il vantaggio di avere una struttura decisionale indipendente e adattata alle dinamiche del mercato locale. Ciò consente una maggiore flessibilità nell’adattarsi alle esigenze specifiche della regione in cui opera, senza essere direttamente soggetta alle leggi fiscali e agli obblighi contabili della casa madre.

Questo modello offre al gruppo multinazionale la possibilità di diversificare le sue attività in un nuovo mercato estero mantenendo un controllo significativo sull’impresa estera, ma senza creare una stabile organizzazione che si configuri come un’estensione diretta della casa madre.

Quando si sceglie di istituire una branch che risponde del requisito di Stabile Organizzazione, il legislatore ha messo il contribuente davanti ad una scelta, optare per il regime della Branch Exemption oppure adottare un approccio di determinazione del reddito di impresa più classico

L’OPZIONE DI BRANCH EXEMPTION

Il termine Branch Exemption fa riferimento all’esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti ed è una disposizione che riguarda il trattamento fiscale delle filiali o delle “stabili organizzazioni” di imprese residenti in un paese, quando operano all’estero.

L’articolo 168-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) permette alle imprese residenti in Italia di optare per l’esenzione fiscale degli utili e delle perdite delle loro stabili organizzazioni all’estero. Questo significa che tali utili e perdite non saranno soggetti a tassazione in Italia.

Opzione per l’Esenzione: un’impresa residente nel territorio italiano può scegliere, tramite una opzione irrevocabile, di esentare gli utili e le perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all’estero.

L’opzione Branch Exemption va esercitata nella dichiarazione dei redditi e il reddito viene indicato separatamente. L’opzione ha effetto dal medesimo periodo. 

Per effetto dell’opzione esercitata dalla casa madre italiana sono irrilevanti, ai fini fiscali, gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all’estero.

Facoltà per le Imprese:Protezione dalla c.d. Doppia Imposizione:Normativa di Riferimento:
L’articolo conferisce alle imprese la facoltà di decidere se usufruire di questa esenzione, offrendo una flessibilità nella gestione fiscale delle proprie attività all’estero.Questa opzione mira a evitare la doppia tassazione economica sugli stessi guadagni, consentendo alle imprese di gestire in modo efficiente la loro esposizione fiscale internazionale al riparo da contestazioni sovrapponibili di carattere fiscale.La normativa è contenuta nell’articolo 168-ter del TUIR, che è stato introdotto per affrontare questioni relative alla tassazione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni.

In sintesi, se un’impresa residente in un paese ha una filiale o una stabile organizzazione in un altro paese, l’articolo può prevedere che gli utili e le perdite generati da questa filiale all’estero siano esenti da tassazione nel paese di residenza dell’impresa madre. Questo può incentivare le imprese a espandersi globalmente senza subire una doppia tassazione sui loro guadagni.

l’impresa che ha optato per l’opzione di esenzione indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall’imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili.

Le norme specifiche variano da paese a paese e dipendono dagli accordi fiscali bilaterali o multilaterali che possono essere in atto. In genere, l’obiettivo è evitare la doppia imposizione economica sugli stessi guadagni, consentendo all’impresa di compensare le perdite all’estero con gli utili generati nello stesso contesto.

IL PRINCIPIO DI BASE O CLASSICO:

Esaminando attentamente gli aspetti fiscali di carattere generale, è interessante sottolineare che prima dell’introduzione della branch exemption in Italia, la gestione delle imposte relative alla stabile organizzazione era esclusivamente basata sulla tassazione completa dei redditi da essa generati. Per evitare la doppia imposizione di tali redditi, veniva attuato il meccanismo del riconoscimento del credito d’imposta, un’operazione regolamentata dall’articolo 165 del DPR n 917/86.

In questo contesto, le eventuali perdite fiscali imputabili alla stabile organizzazione contribuiscono alla formazione del reddito della casa madre italiana. Tuttavia, quando si manifesta un reddito imponibile, la tassazione si applica al reddito più elevato tra il risultato del calcolo secondo la normativa del paese estero e di quello nazionale. 

Il resto si rifà agli accordi bilaterali esistenti tra i due paesi per risolvere i problemi di Doppia Imposizione

CONCLUSIONI

In caso di scelta per il regime di branch exemption, è necessario apportare alcune modifiche al rendiconto economico e patrimoniale di ciascuna stabile organizzazione facente riferimento alla casa madre. Le variazioni devono essere segnalate separatamente nei moduli successivi al primo del quadro RF o nel quadro FC della dichiarazione dei redditi, a seconda delle circostanze.

Per quanto riguarda il reddito della branch, può essere dedotto dal reddito complessivo dell’impresa o aggiunto alla perdita fiscale totale dell’impresa. Al contrario, la perdita della branch può essere aggiunta al reddito complessivo o sottratta dalla perdita fiscale dell’impresa.

Infine, la somma algebrica di tutti i redditi e le perdite delle singole branch, ottenuta dai moduli menzionati, deve essere riportata nei righi RF31 (con codice 45) e RF55 (con codice 41) del primo modulo, indicando se è positiva o negativa.

Coloro che scelgono l’esenzione degli utili e delle perdite per le loro stabili organizzazioni all’estero, secondo l’articolo 168-ter Tuir, devono compilare il quadro RF. Questo quadro riguarda il periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale entra in vigore il regime di branch exemption.

In sostanza, secondo le istruzioni del modello Redditi SC 2023 (per il periodo d’imposta 2022), è necessario compilare un modulo separato nel quadro RF per ogni stabile organizzazione all’estero. Questo modulo deve essere compilato utilizzando i moduli successivi al primo, che è riservato per determinare il reddito dell’impresa residente. È importante numerare distintamente ciascun modulo e riportare la numerazione progressiva nell’angolo in alto a destra del quadro.

Nel caso in cui ci sia una perdita fiscale netta, i redditi successivi generati dalla stabile organizzazione saranno tassati fino a raggiungere l’importo della perdita stessa, secondo il meccanismo di “recapture” previsto dall’articolo 168-ter, comma 7, del Tuir.

Matteo Berisha (CA Consulting)