Premessa
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 il DM attuativo relativo all’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti prevista dall’art. 33 del D.L. 50/2022 (c.d. D.L. “Aiuti”).
L’indennità è stata commisurata in 200 euro ed è rivolta a:
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/94 e al D.Lgs. 103/96 (come dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, architetti ecc.);
- lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni INPS (come commercianti, lavoratori agricoli autonomi, artigiani e professionisti iscritti alla Gestione separata).
Requisiti di accesso
Possono accedere all’indennità i soggetti che:
- non hanno percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo superiore a 35.000 euro;
- sono già iscritti alle gestioni sopra indicate alla data del 18 maggio 2022 nonché hanno partita IVA attiva con l’attività lavorativa avviata entro la medesima data;
- hanno effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022).
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum è necessaria la presentazione di una domanda all’INPS o alla Cassa di appartenenza, secondo i termini e le modalità previste da ciascun ente.
A riguardo, tenendo conto dei comunicati AdePP finora diffusi, la procedura per la presentazione della domanda per i professionisti con cassa, dovrebbe essere pronta entro due giorni dalla pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale (ovvero dal 26 settembre 2022), mentre la data di termine è stata fissata per il 30 novembre 2022. Di contro non risulta, ad oggi, alcun intervento dell’INPS sulla questione e quindi si rimane in attesa di una sua apposita circolare contenente indicazioni di carattere normativo nonché le istruzioni operative per la presentazione della domanda.
In riferimento alle modalità di richiesta e alla documentazione necessaria integrativa, il soggetto richiedente dovrà corredare l’istanza con:
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella quale dichiarai sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di accesso;
- una copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Successivamente alla presentazione dell’istanza e alla sua accettazione, l’INPS e le casse di previdenza procederanno all’erogazione dell’indennità una tantum di euro 200 in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte nonché provvederanno al monitoraggio del limite di spesa (600 milioni di euro, di cui 95,6 milioni di euro destinata ai professionisti con cassa), comunicando i risultati delle domande presentate e ammesse al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
L’incremento dell’indennità una tantum
Infine, si ricorda che l’art. 20 del DL 144/2022 (c.d. Decreto “Aiuti-ter”) ha previsto un incremento di 150 euro dell’indennità una tantum ex art. 33 del DL 50/2022, riconosciuto solo ai lavoratori autonomi e professionisti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Conclusioni
Il professionista e il lavoratore autonomo in possesso dei requisiti sopra descritti dovranno far riferimento al proprio ente previdenziale seguendo la procedura di richiesta pubblicata da ciascun ente previdenziale. Pare inoltre scongiurato il c.d. “click day” in quanto le risorse stanziate sarebbero capienti rispetto alla platea dei beneficiari e di conseguenza non dovrebbe sussistere il rischio che alcuni lavoratori autonomi o professionisti – in possesso dei requisiti – rimangano esclusi dal bonus.
Stefano Cartabbia (Senior Consultant – Ca Consulting)