BILANCIO MICRO:

  • L’art. 2435 ter c.c. ha introdotto ulteriori semplificazioni per la redazione del bilancio per le imprese di ridottissime dimensioni, definite microimprese. Come per il caso di opzione per la redazione del bilancio ai sensi dell’art. 2435 – bis c.c., anche lo schema di bilancio micro può facoltativamente essere redatto in luogo dell’abbreviato e dell’ordinario da quelle imprese che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiamo superato due dei tre seguenti limiti dimensionali:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro
    • totale ricavi delle vendite e prestazioni: 350.000 euro
    • numero medio di dipendenti durante l’esercizio: 5 unità

Per il calcolo e la verifica del rispetto dei limiti dimensionali sarà necessario tenere conto delle modalità di calcolo di ciascun limite, in particolare:

  • Totale dellattivo: risulta dalla somma delle voci A, B, C e D dello schema dello stato patrimoniale previsto dall’art. 2424 c.c. L’importo può essere considerato al netto dei fondi rettificativi come previsto dai principi contabili; inoltre possono essere effettuate le compensazioni previste dalla legge (artt. 1241 e segg. e art. 1253 c.c.) e dai principi contabili, relative ai crediti e debiti liquidi nei confronti di un medesimo soggetto e quelli tra acconti d’imposta pagati durante l’esercizio e i relativi debiti tributari.
  • Totale dei ricavi: è quello esposto nella voce A.1 del conto economico al netto dei resi, sconti abbuoni e premi. Non si tiene ovviamente conto della variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.
  • Dipendenti: occorre fare riferimento alla media giornaliera e non come semplice valore medio. Per esempio, 48 dipendenti per 220 giorni e 50 dipendenti per 150 giorni, comporta una media pari a 49,48 [(48*220) + (50*150)] /365.

Le società che presentano i requisiti di redazione del bilancio micro ai sensi dell’art 2435 ter c.c., pur dovendo compilare lo Stato Patrimoniale e in Conto Economico annuale con gli stessi criteri previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, sono esonerate dalla redazione della Nota Integrativa e della relazione sulla gestione nei seguenti casi:

Esonero di redazione della Nota Integrativa: se in calce allo stato patrimoniale sono rese le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 c.c. numeri 9 e 16: importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali risultanti dallo Stato Patrimoniale; ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci. 

Esonero di redazione della Relazione sulla Gestione: se in calce allo stato patrimoniale sono rese le informazioni richieste dell’art. 2428 c.c. numeri 3 e 4: numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società; numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio