istituito con il Decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020 attuato dal D.M. 11 agosto 2020), sostiene la patrimonializzazione delle PMI che hanno effettuato un aumento di capitale (senza l’obbligo di una valutazione del merito creditizio), mediante il co-investimento da parte di Invitalia di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione.
Hanno potuto accedere alla misura le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (anche semplificata), società cooperative aventi sede legale in Italia (incluse stabili organizzazioni di società di Stati Membri UE/SEE) che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e che
(i) abbino un ammontare di ricavi nell’esercizio 2019 tra € 10 milioni e € 50 milioni e un numero di occupati inferiore a 250,
(ii) abbiano subito, a causa della pandemia da Covid-19, una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,
(iii) abbiano deliberato e integralmente versato, dopo il 19 maggio 2020, ed entro la data di presentazione della domanda, comunque non oltre il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento pari ad almeno € 250.000,
(iv) abbiano emesso un’obbligazione o un altro titolo di debito con caratteristiche coerenti con quelle richieste dal Fondo in questione e
(v) non risultino, al 31 dicembre 2019, impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria.
L’accesso al Fondo richiede che le imprese utilizzino il finanziamento per sostenere gli investimenti e le spese connesse alla normale operatività aziendale, quali quelle per il capitale circolante, costi per il personale, investimenti per espansione o ammodernamento in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
Inoltre, vengono incentivati investimenti, per importi non inferiori al 30% del valore dei titoli sottoscritti, finalizzati alla sostenibilità ambientale, all’innovazione tecnologica, al mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso la possibilità di ottenere una riduzione del valore di rimborso del prestito, pari al 5% per ciascuno degli impegni integralmente adempiuto. In nessun caso la liquidità ottenuta potrà essere utilizzata per il pagamento di debiti pregressi. In aggiunta, le imprese che accedono a questo prestito devono momentaneamente interrompere la distribuzione di riserve, l’acquisto di azioni proprie e altre operazioni simili su capitale, canalizzando le risorse sulla gestione operativa e sugli investimenti per il rilancio.
A salvaguardia delle risorse pubbliche sono previsti obblighi informativi e il monitoraggio sull’andamento delle imprese beneficiarie; le imprese devono fornire, a cadenza trimestrale, un rendiconto che attesti il rispetto delle condizioni, dei termini e degli impegni assunti.