nell’ordinamento fiscale italiano la definizione di paesi a fiscalità privilegiata si ricava dal TUIR (Testo Unico Imposte Redditi) all’articolo 167 commi 1 e 4, secondo cui il regime di tassazione è “privilegiato” quando il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Tuttavia, per espressa previsione normativa, da tale nozione devono essere esclusi i Paesi UE e quelli appartenenti al SEE (Spazio Economico Europeo) come Islanda, Norvegia e Liechtenstein con i quali l’Italia ha stipulato accordi bilaterali che prevedono uno scambio automatico e obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Inoltre, ai sensi di quanto
previsto dallo stesso TUIR, i paesi esclusi, possono ricadere nella nozione di CFC quando ricorrono congiuntamente le due seguenti condizioni:
livello di tassazione effettiva inferiore a più della metà (50%) di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora fossero stati residenti in Italia; conseguimento di proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente (ricavi da prestazioni infragruppo).