possibilità da parte della società di assegnare o cedere al socio beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del Tuir o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, applicando le disposizioni agevolative a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci.