L’articolo 64-bis CCII definisce il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) come quell’istituto che consente all’imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, previa l’obbligatoria suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, di distribuire il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione previsti per le procedure concorsuali dagli artt. 2740 e 2741 c.c. (fatti salvi i diritti dei lavoratori, che devono essere soddisfatti integralmente entro 30 giorni dall’omologazione), e che per poter essere omologato richiede che la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi.
Il nuovo istituto permette di fatto che la distribuzione del valore generato dal Piano possa avvenire in deroga alla graduazione dei titoli di prelazione sul presupposto che:
- il PRO preveda la suddivisione dei creditori in classi;
- i crediti dei dipendenti siano soddisfatti integralmente entro 30 giorni dall’omologazione;
- l’unanimità delle classi approvi il PRO;
- la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del PRO siano attestati da un professionista indipendente.
Presupposto soggettivo
ll comma 1 dell’art. 64-bis CCII indica come il PRO sia rivolto all’imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)… pertanto, all’imprenditore in grado di dimostrare la sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale:
- per natura (commerciale) e,
- per dimensioni (non “sotto soglia” con riferimento ai parametri rilevanti).
Presupposto oggettivo
Il PRO è destinato all’imprenditore che ai sensi del comma 1 dell’art. 64-bis CCII si trova in stato di crisi o di insolvenza, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del CCII:
- lo stato di crisi è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
- l’insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il PRO è finalizzato a destinare la distribuzione del ricavato del Piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del Codice Civile”, e pertanto in deroga a 2 principi generali specifici:
- il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni, presenti e futuri;
- i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Le condizioni per le quali al PRO è consentito di prevedere un soddisfacimento delle classi dei creditori che non tenga conto della natura delle rispettive pretese e della relativa graduazione condizioni che:
- sia prevista la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
- il PRO sia approvato da tutte le “classi” individuate;
- i crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, c.c. ossia le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato siano soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall’omologazione;
- un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ai sensi del comma 3 del comma 3 dell’art. 64-bis CCII
Il comma 9 dell’art. 64-bis CCII richiama, tra gli altri, espressamente gli artt. 87, commi 1 e 2 (ove compatibili) i quali prevedono che nel PRO il debitore debba indicare le ragioni per cui la proposta è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale e che il debitore presenti, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 39 CCII, un piano contenente:
- l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico- finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori;
- una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l’indicazione delle strategie d’intervento;
- il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l’indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- ove sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta, l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente;
- gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano;
- le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;
- le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
- le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l’ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell’ammontare eventualmente contestato;
- le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe
- le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;
- le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;
- l’indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.